L’Agenzia delle entrate ha pubblicato nuove FAQ sull’inserimento del bonus beni strumentali nel modello Redditi.

Il primo chiarimento riguarda il sorgere dell’obbligo dichiarativo. In particolare, in Redditi 2023, al rigo RU130, devono essere indicati solo gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022 diversi da quelli già esposti nel modello dell’anno precedente. E ancora, il credito e l’ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel 2020, ma interconnessi nel 2022, trovano posto nel modello 2021. Anche integrativo.

Detto ciò, vediamo più nello specifico quali sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate.

Il bonus beni strumentali

Il bonus beni strumentali, Legge n°178/2020, si sostanzia in un credito d’imposta che agevola gli investimenti sia ordinari che industria 4.0.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 – pdf, comma 1, Tuir
  • i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 – pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
  • i fabbricati e le costruzioni
  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 – pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sono agevolati anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).

Bonus beni strumentali. L’intervento del DL Milleproroghe

Sui beni materiali ordinari e 4.0, di recente, c’è stato un importante intervento del DL 198/2022, c.

d. decreto Milleproroghe che ha concesso più tempo per completare gli investimenti.

Ad esempio per i beni materiali 4.0. è stato spostato dal 30 settembre al 30 novembre 2023 anche il c.d termine “lungo” per completare gli investimenti.

Ciò riguarda i beni strumentali tecnologicamente avanzati, ossia funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), per i quali alla data del 31 dicembre 2022:

  • l’ordine risulta accettato dal venditore ed
  • è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 1057, legge 178/2020).

Il termine originario era stata fissato al 30 giugno 2023; poi successivamente la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, aveva prorogato la scadenza al 30 settembre. Poi il DL Milleproroghe l’ha spostata in avanti nuovamente. Al 30 novembre 2023.

Il bonus beni strumentali nel modello Redditi. Le FAQ del Fisco

Riprendendo quanto detto in premessa, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato nuove FAQ sull’inserimento del bonus beni strumentali nel modello Redditi.

In particolare, con la prima l’Amministrazione finanziari chiarisce che il credito d’imposta maturato per l’acquisto di un bene strumentale nuovo 4.0, iniziato nel 2021 con la “prenotazione” e il versamento di un acconto del 20%, e terminato nel 2022, andava indicato in Redditi 2022 nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 dello stesso rigo; mentre l’ammontare dell’investimento nel rigo RU140 del medesimo modello.

Alla domanda, se gli stessi dati devono essere riportati nel rigo RU130 del modello Redditi 2023, l’Agenzia risponde di no, in quanto nel rigo RU130 sono da indicare gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022.

Il corrispondente credito d’imposta è da indicare nella colonna 1 del rigo RU5 e poi da riportare anche nella colonna 3 dello stesso rigo. Tale modalità di compilazione, infatti, consente di evitare che gli stessi investimenti siano dichiarati due volte.

Prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023, con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.

Nella seconda faq l’Agenzia precisa che il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali 4.0, a prescindere dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione, dovevano essere riportati, eventualmente anche tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. Il comportamento, aggiunge l’Agenzia, è direttamente desumibile dalle istruzioni di tale modello.

Riassumendo…

  • Il bonus beni strumentali è un credito d’imposta che agevola gli investimenti sia ordinari che industria 4.0;
  • il bonus deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi, modello Redditi;
  • in Redditi 2023, al rigo RU130, bisogna indicare solo gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022;
  • gli investimenti 2022 interconnessi nel 2022, dovevano essere nel modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020.