Con il messaggio n° 1562 del 2022, l’Inps ha pubblicato le istruzioni per richiedere il riesame della domanda del bonus bebè presentata dai cittadini stranieri. Le indicazioni operative sono state adottate in considerazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 54/2022, depositata il 4 marzo 2022. Sentenza con la quale  la Corte ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.

Ecco le indicazioni fornite dall’Istituto di previdenza.

Il bonus bebè

L’assegno di natalità (anche detto “Bonus Bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Il bonus bebè si può ancora richiedere nonostante sia entrato in vigore l’assegno unico.

L’introduzione dell’assegno unico comporta che potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021 (articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Bonus bebè anche per gli stranieri

Il bonus bebè spetta anche ai cittadini stranieri. A condizione che i medesimi risultino titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii-“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”).

In merito a tale condizione sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale nei confronti della disciplina dettata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe.

Da qui, dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ( sentenza del 2 settembre 2021 (C-350/20), la Corte Costituzionale con la sentenza n.

54/2022, depositata il 4 marzo 2022 ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo (illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 poi modificato con la legge 238/202 che ha ampliato il concetto di  “titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo” ).

Da qui, con il messaggio n° 1562 del 2022, l’Inps ha pubblicato le istruzioni per richiedere il riesame della domanda del bonus bebè presentata dai cittadini stranieri.

Le istruzioni per richiedere il riesame delle domande bonus bebè stranieri

Alla luce di quanto detto sopra esposto, le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca ora equiparati ai permessi di lungo periodo, attualmente in fase di istruttoria devono essere accolte. Qualora ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n. 238/2021.  Inoltre, potranno essere accolte, in autotutela, dalle Strutture territoriali competenti le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo.