Anche per il bonus barriere architettoniche 75%, in luogo della detrazione fiscale, si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Tuttavia, in questo caso bisogna comunque prestare attenzione a quando e se servono visto di conformità e asseverazione congruità delle spese.

Lo sgravio fiscale a cui ci riferiamo è quello previsto con la legge di bilancio di quest’anno.

In dettaglio, la manovra finanziaria del 2022, ha introdotto la possibilità di godere di una detrazione fiscale del 75% a fronte di spese sostenute per lavori edili finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche.

Questa possibilità, tuttavia, per adesso è ammessa solo con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

La detrazione è da godere in 5 quote annuali di pari importo.

Il bonus 75% si aggiunge, e non sostituisce, al bonus ristrutturazione 50% e al bonus 110, previsti per la stessa tipologia di lavori. I tre benefici, tuttavia, sono alternativi tra loro e non cumulativi. Trovi qui, tutte le scadenze e percentuali aggiornate per il bonus barriere architettoniche.

Bonus casa diversi dal 110, regole generali su visto e asseverazione

Secondo la vigente normativa, a partire dal 12 novembre 2021, anche per i bonus casa diversi dal 110%, laddove si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito, è necessario acquisire:

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
  • l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati.

Le due cose NON servono, invece, laddove i bonus casa (diversi dal superbonus 110%) siano goduti nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi.

A ogni modo, NON servono visto e asseverazione nemmeno nel caso in cui, pure optando per lo sconto in fattura o cessione del credito, trattasi di spese riferite a:

  • lavori in edilizia libera
  • oppure a interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

A queste regole soggiacciono tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, quindi anche il bonus barriere architettoniche 75%.

L’unico a fare eccezione è il bonus facciate. In questo caso, se si opta per sconto o cessione, il visto e l’asseverazione servono sempre (pertanto anche se trattasi di interventi in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro).

Visto e asseverazione nel bonus barriere architettoniche 75%

Riepilogando, con riferimento al bonus barriere architettoniche 75%, quindi:

  • se goduto come detrazione in dichiarazione redditi, NON servono visto e asseverazione
  • laddove si opta per lo sconto in fattura o cessione del credito, servono visto ed asseverazione, tranne il caso in cui i lavori sono in edilizia libera oppure di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per completezza informativa, ricordiamo anche che il bonus ristrutturazione 75% può applicarsi su un limite massimo di spesa pari a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.