L’accesso per un disabile a ristoranti, bar o a qualsiasi altro tipo di attività aperta al pubblico, ormai è quasi facilitata dappertutto grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche. Ovunque (o quasi) non esistono più ostacoli per tali soggetti. Soprattutto per coloro che non hanno capacità di deambulare e, quindi, costretti su una sedie a rotelle oppure a camminare con l’aiuto di altri tipi di attrezzature.

L’impossibilità a salire le scale per accedere ad una sala ristorante posta, ad esempio, al piano superiore, ha indotto la struttura a dover realizzare un accesso secondario apposito per il disabile.

Da qui la domanda posta da un contribuente all’Agenzia delle Entrate.

Sulle spese fatte per questo tipo di lavori, il titolare dell’attività può godere del bonus barriere architettoniche?

Il riferimento è alla detrazione del 75% che la legge di bilancio 2022 ha introdotto per le spese del 2022.

Il dubbio del contribuente che ha posto il quesito alle Entrate nasce dal fatto che la stessa legge non specifica se il beneficio è diretto solo alle persone fisiche per il lavori fatti sugli immobili privati o spetta anche alla imprese (partite IVA) per lavori fatti sugli immobili strumentali o patrimoniali. Quini, ad esempio, per interventi fatti sull’immobile in cui si svolge l’attività.

Cos’è il bonus barriere architettoniche 75%

Il bonus barriere architettoniche 75% è stato introdotto dalla legge di bilancio 2022. Si concretizza in una detrazione fiscale pari al 75% della spesa sostenuta. Lo sgravio è da godere in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Il beneficio fiscale, almeno per adesso, è previsto solo per spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022. Sono, comunque, previsti limiti di spesa. In dettaglio, il bonus barriere architettoniche 75% si applica su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari (villette) o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Esistono anche altri bonus barriere architettoniche, come quello del 50% o 110%.

Chi può avere la detrazione

Detto ciò, nella Risposta n. 444 del 2022, l’Agenzia delle Entrate, ha avuto modo di chiarire che la legge di riferimento non specifica nulla in merito ai soggetti che possono beneficiare del bonus barriere architettoniche 75%.

Quindi, ne possono godere sia le persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, sia coloro che fanno lavori su immobili posseduti nell’esercizio d’impresa. Pertanto anche per lavori fatti su immobili strumentali all’esercizio dell’attività e/o su quelli patrimoniali.

E’ un immobile patrimoniale, ad esempio, quello di proprietà dell’impresa ma che viene fittato ad altro soggetto. In questo caso se le spese per i lavori sono fatti dall’impresa proprietaria, il bonus barriere architettoniche 75% spetta all’impresa. Laddove, invece, le spese sono sostenute dall’affittuario, il beneficio fiscale spetta a quest’ultimo.