Il Bonus Baby Sitter, previsto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, consiste in un contributo fino a 100 euro settimanali a favore dei genitori di figli minori di anni 14 che svolgono “didattica a distanza” o in quarantena.
Il Bonus Baby sitter potrà essere utilizzato per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per altri servizi integrativi per l’infanzia.
Sarà possibile percepire questo bonus relativamente a tutti i minori presenti all’interno del nucleo familiare, formulando più domande, ma non potrà essere superato l’importo massimo settimanale di 100 euro.


L’Inps, con la circolare n. 58 del 14 aprile 2021, ha fornito nuovi ed utili chiarimenti in merito a questa nuova misura. All’interno della stessa circolare, l’Istituto ha precisato che il bonus baby sitter non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari.

Bonus Baby Sitter, esclusi i nonni

L’Inps, con la circolare n. 58 del 14 aprile 2021, conferma la possibilità di impiegare i soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale.
Il bonus, spiega l’Istituto, non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari.

“Pertanto, i familiari (nonni compresi) non devono svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate mediante il bonus in argomento; a tal fine rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado”.

A tal riguardo, al momento dell’inserimento della prestazione nel Libretto Famiglia, dovrà essere resa una dichiarazione da parte dell’utilizzatore attestante l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con il prestatore, pena le conseguenze previste per legge in caso di dichiarazioni false e mendaci.

 

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