I 250 milioni di euro in arrivo con la conversione in legge del decreto Sostegni bis (decreto-legge n. 73 del 2021) e destinati a rinnovare il bonus auto (detto anche ecobonus mobilità sostenibile), ossia l’incentivo per gli italiani a rottamazione il vecchio veicolo e l’acquisto di uno nuovo a basso inquinamento CO2, non interessa solo il comparto delle auto ma anche altri veicoli.

Gli incentivi, sono, infatti destinati non solo alla categoria di veicoli M1 ed N1 ma anche a quelli di categoria da L1e a L7e.

Sono di categoria M1 i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Rientrano nella categoria N1 i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Bonus auto anche per i veicoli di categoria L

Nell’ecobonus mobilità sostenibile (bonus auto), come anticipato, rientrano anche i veicoli di categoria da L1e a L7e. In dettaglio si tratta dei seguenti:

  • L1e – veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h
  • L2e – veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h
  • L3e – veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h
  • L4e – veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)
  • L5e – veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h
  • L6e – quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie
  • L7e – i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

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