L’Agenzia delle entrate con l risposta all’interpello n. 263 del 19 aprile 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito al cosiddetto bonus affitti. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus Affitto, canone pagato in ritardo

L’Istante è una società costituita nel 2019, titolare di un contratto d’affitto, che sta usufruendo del cosiddetto bonus affitto per i canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d’azienda, previsto dal decreto rilancio, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.


Si tratta di un credito d’imposta pari al 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.
A causa dei provvedimenti governativi emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020, l’Istante non ha potuto svolgere, tranne che per il periodo estivo in modo limitato, la propria attività e non ha versato il canone di locazione previsto per i mesi oggetto di agevolazione, procedendo al pagamento soltanto nel 2021.
Ciò premesso, lo stesso chiede all’Agenzia delle entrate se possa ugualmente fruire del bonus affitti.

Risposta dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito positivo.
Con il Provvedimento del 1° luglio 2020 n. 250739, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità di attuazione delle disposizioni relative a questo bonus; con un successivo provvedimento del 14 dicembre 2020 (Prot. n. 378222/2020) ha disposto le modalità di invio della comunicazione della cessione del bonus affitti, approvando il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni.
Nel nostro caso, l’istante intende pagare nel 2021 i canoni di locazione relativi ai mesi che rientrano nell’ambito di determinazione del credito d’imposta qui in esame.
A seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta al locatario, l’istante maturerà il diritto alla fruizione del credito d’imposta in oggetto.

 

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