Nel quadro RU del modello Redditi,  con il codice H8,  deve essere indicato il bonus affitto spettante per i canoni di locazione pagati in alcuni mesi del 2020. Bonus che spetta per i canoni pagati in riferimento ad immobili non abitativi ossia destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il quadro RU non è l’unico quadro da compilare.

Ecco in chiaro come indicare il bonus affitto in dichiarazione dei redditi senza incorrere in sanzioni da parte del Fisco.

Il bonus affitto

Il bonus affitto è un credito d’imposta disciplinato dall’art.28 del D.l. 34/2020, decreto Crescita. Il bonus è stato oggetto di modifica e di proroghe con i vari decreti emergenziali Covid-19 che si sono susseguiti nel corso del tempo. Da ultimo, il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, ha portato rilevanti modifiche al bonus. Infatti, per il settore turistico, è stato esteso al 31 luglio 2021.

Il credito d’imposta è pari:

  • al 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione pagati per gli immobili ad uso non abitativi,
  • del 30% per i canoni di affitto d’azienda (50% per le strutture turistiche-ricettive).

Il bonus affitto spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento (canoni di affitto d’azienda).

Per le strutture alberghiere, termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator il bonus affitti spetta: indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta 2019.

 Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. In relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale.

I mesi agevolati: bonus affitto fino al 31 luglio 2021

Il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Con il D.L. Sostegni-bis, è stata disposta:

  • la proroga del bonus affitto al 31 luglio 2021, rispetto al vecchio termine del 30 aprile 2021, per le imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019;
  • il riconoscimento del bonus per i canoni pagati in riferimento ai mesi gennaio 2021-maggio 2021 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro nonché agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).

L’utilizzo del credito: dalla compensazione alla cessione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • in compensazione in F24, codice tributo “6920” per pagare imposte e contributi;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa a diminuzione delle imposte dovute nella stessa;
  •  in alternativa può essere ceduto: al locatore o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La compensazione è ammessa successivamente all’effettivo pagamento del canone.

Il bonus affitto in dichiarazione dei redditi

L’indicazione del bonus affitto in dichiarazione dei redditi passa dalla compilazione del quadro RU e del quadro RS. Questi sono i quadri che devono essere compilati da tutti i contribuenti ai quali spetta il bonus. Ulteriori campi di altri quadri dichiarativi devono essere compilati a seconda se il soggetto che ha ottenuto il credito d’imposta sia in contabilità ordinaria, semplificata o sia in regime forfettario.

Partendo dal quadro RU, nello specifico tale quadro deve essere compilato solo da coloro che hanno maturato il credito d’imposta nel 2020.

Il bonus affitto, ex art.28 del D.L. 34/2020, deve essere indicato con il codice H8.

Attenzione, il bonus affitto deve essere indicato anche laddove il beneficiario abbia optato per la cessione del credito. Anche in caso di cessione, totale o parziale.

La compilazione della dichiarazione dei Redditi

Nel quadro RU devono essere compilati esclusivamente:  i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9 e RU12.  Il rigo RU2 può essere compilato solo dai soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 ossia per coloro che hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

La compilazione deve avvenire sulla base delle seguenti indicazioni:

Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati, ricadenti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione 2021, periodo d’imposta 2020.

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°14/E 2020: in relazione all’utilizzo del credito nella prossima dichiarazione dei redditi occorre che nel il canone di locazione in relazione al quale di richiede il credito sia stato effettivamente versato nel 2020.

In dichiarazione è necessario indicare: sia la quota utilizzata in dichiarazione a diminuzione dell’imposte dovute nella stessa sia la quota compensata tramite modello F24.

L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

Da qui:

  • nel rigo RU6, va indicatol’ammontare del credito utilizzato in compensazione;
  • nel rigo RU7, colonne 4 e 5,  l’ammontare del credito utilizzato in dichiarazione in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle predette colonne (importo che concorre al valore da indicare in RN35).

Infine, nel rigo RU12, va riportato l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione.  Residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU7 e RU9.

Se il credito è stato ceduto

Se il credito è stato ceduto, il cedente (o il suo intermediario) deve compilare il rigo RU9.

Nelle istruzioni alla compilazione del modello Redditi è specificato che:

Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta ai sensi dell’art. 122 del D.L. n 34 del 2020, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.

Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione in F24 o in diminuzione delle imposte dovute in dichiarazione; in tale ultimo caso, il credito deve essere indicato dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato a lui ceduto.

I cessionari ossia coloro che accettano il credito in cessione, non devono compilare il quadro RU.

Per la precisione, i cessionari devono indicare il credito d’imposta in dichiarazione solo laddove:

  • hanno utilizzato il credito ceduto nel periodo d’imposta 2020 dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali,
  • in tal caso, indicano l’importo del credito nel quadro CR, rigo CR31.

La compilazione del quadro RS

Il bonus affitto è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Pertanto, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

Nel rigo RS 401 deve essere indicato il codice aiuto 60 (colonna 1)

Ulteriori istruzioni di compilazione

Oltre alla compilazione dei suddetti quadri valida per tutti i beneficiari, i contribuenti in contabilità ordinaria devono operare una variazione in diminuzione nel quadro RF. Nel rigo RF 55, con il codice 99. Tale indicazione è necessaria per intercettare gli effetti negativi legati all’imputazione a conto economico del bonus in esame (aspetto civilistico). Dal punto di vista fiscale il bonus è invece esentasse. Dunque, in dichiarazione dei redditi, è necessario raccordare l’aspetto civilistico con quello fiscale. Ciò avviene indicando una variazione in diminuzione rispetto ai dati presenti in bilancio.

In attesa di conferme ufficiali, i contribuenti forfettari dovrebbero compilare oltre che il quadro RU e RS anche il quadro LM, rigo LM 33 colonna 2, “contributi e indennità art.10-bis del D.L. 137/2020”.

Per i contribuenti in contabilità semplificata si rimanda alle istruzioni al modello Redditi.