L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la Risoluzione n. 13/E del 2020, il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione in F24 del credito d’imposta stabilito con l’art. 65 del Decreto n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia). Si tratta di quel benefici previsto, in favore degli esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. La sua previsione rientra tra le misure destinate a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non, si applica alle attività non interessate da provvedimento di chiusura (di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e successivi).

La compilazione del modello di pagamento

Il codice tributo fissato con il richiamato documento di prassi è “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”. Questi, nel modello di pagamento, va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. E’ utilizzabile a partire dal 25 marzo e come anno di riferimento nella compilazione andrà indicato quello per il quale è riconosciuto il credito stesso (ossia, 2020). Come già abbiamo avuto modo di evidenziare in un precedente articolo, ci sarebbero delle lacune che l’Amministrazione finanziaria dovrebbe chiarire, una su tutte se il credito spetta anche laddove il contribuente, per mancanza di liquidità (avendo l’attività chiusa in questo mese di marzo) non sia in grado di pagare il fitto facendo slittare ai mesi successivi il versamento del canone al proprietario (con il consenso di quest’ultimo). Sempre in tale sede abbiano altresì sottolineato l’evidente disparità di trattamento: la normativa è chiara in tal senso poiché limita il beneficio ai soli esercenti attività d’impresa escludendo i lavoratori autonomi e liberi professionisti.