Il bonus affitto riconosciuto alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro spetta in riferimento all’affitto degli immobili in cui vengono svolte in via esclusiva attività di commercio al dettaglio ovvero degli immobili in cui vengono svolte contestualmente attività di commercio al dettaglio e altre attività. Al contrario, il bonus non spetta in riferimento ai locali in cui non è svolta, nemmeno in maniera contestuale, l’attività di commercio al dettaglio.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 287 del 23 aprile.

Il bonus affitto

L’art.28 del d.L. 34/2020, decreto Rilancio, disciplina il c.d bonus affitto. Il bonus consiste in un credito d’imposta riconosciuto in favore di imprese e professionisti sui canoni di locazione pagati nei mesi del c.d lockdown 2020.

Nello specifico, il bonus affitto spetta in riferimento ai canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili non abitativi ossia destinati allo svolgimento: dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Non rileva la categoria catastale dell’immobile ma la sua effettiva destinazione d’uso.

Detto ciò, il credito d’imposta è pari:

  • al 60% de canone mensile
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle suddette attività.

Il bonus affitto spetta anche con pagamenti tardivi.

Il bonus affitto e le attività di commercio al dettaglio

Disposizioni ad hc sono previste in riferimento a coloro che svolgono commercio al dettaglio e presentano ricavi 2019 superiore a 5 milioni di euro.

In tale caso, il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.

Rispetto alle suddette percentuali del 60% e del 30%. Se non si supera la soglia ricavi citata si applicano le regole ordinarie.

Fermo restando il rispetto dei precisi requsiti.

A tal proposito, il bonus spetta a condizione che il richiedente presenti una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi o nel mese agevolato di riferimento di almeno il cinquanta per cento. Rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Non è necessario verificare la perdita di fatturato per coloro che:

  1. hanno iniziato l’attivita’ a partire dal 1° gennaio 2019 nonche’ ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso,
  2. hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

I mesi agevolati

L’art.28 sopra citato, individua i mesi per i quali può essere chiesto il bonus affitto. Il bonus può essere richiesto anche per tutti i mesi agevolati se in riferimento ad ognuno di essi sono rispettati i requisiti di accesso.

Nello specifico, il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Attenzione, questo per quanto riguarda la normativa ordinaria.

Infatti, l’art.8 del D.L. 137/2020, decreto ristori, post legge di conversione, ha esteso il credito d’imposta ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, in favore delle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO indicati all’Allegato 1 dello stesso decreto.

Per gli soggetti, il bonus affitto è riconosciuto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente (rispetto all’entrata in vigore del D.L. Rilancio),

La risposta n° 287 del 23 aprile 2021

La risposta n° 287 del 23 aprile 2021 si sofferma sugli aspetti finora trattati ossia sulle imprese che esercitano commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro.

Nello specifico, le tre società istanti precisano di svolgere non solo attività di commercio al dettaglio ma anche altre attività non riconducibili in tale categoria.

Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se sia possibile beneficare del bonus affitto, comma 3-bis dell’art.28, in riferimento a tutte le attività svolte e non solo a quella prevalente del commercio al dettaglio.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate innanzitutto precisa in che modo deve essere verificata la soglia dei 5 milioni di euro.

A tal proposito, deve essere presa in considerazione la sola attività di commercio al dettaglio.

Detto ciò, le società istanti beneficiano del credito d’imposta per la locazione dei locali in cui vengono svolte:

  • in via esclusiva attività di commercio al dettaglio,
  • ovvero dei locali in cui vengono svolte contestualmente attività di commercio al dettaglio e altre attività.

Al contrario, non potranno usufruire del credito d’imposta di cui al comma 3-bis con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non è svolta, nemmeno in maniera contestuale, l’attività di commercio al dettaglio.

Ad ogni modo, per le altre attività svolte in locali in cui non c’è alcuna attività di commercio al dettaglio, si può verificare di rientrate nell’allegato 1 del D.L. 137/2020. Relativamente ai canoni di locazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.