Per accedere al bonus affitti, il contratto di locazione deve riferirsi ad immobili abitativi situati in comuni ad alta tensione abitativa. Non incide il tipo di tassazione scelta per i canoni di affitto percepiti. Tuttavia i requisiti da rispettare sono piuttosto articolati.

Il bonus affitti

l bonus affitti è un contributo a fondo perduto riconosciuto ai locatori che riducono il canone di locazione.

Nello specifico, all’art.9-quater del D.L. 137/2020 è disposto che:

Per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, e’ riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

ll bonus affitti spetta a condizione che:

  • la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
  • l’immobile adibito ad uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario;
  • il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
  • la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;
  • la rinegoziazione abbia una decorrenza non antecedente il 25 dicembre 2020.

Bonus affitto: per quali contratti di locazione spetta?

Il contratto di locazione deve avere ad oggetto un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisca l’abitazione principale del conduttore.

Ai fini dell’individuazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo, si fa presente che si tratta dei contratti registrati presso l’Agenzia delle entrate mediante modello RLI e compilazione del campo “Tipologia di contratto” con uno dei seguenti valori:

  • L1 locazione di immobile ad uso abitativo;
  • L2 locazione agevolata di immobile ad uso abitativo
  • L3 locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato a Iva).

Individuate le tipologie di contratti ammessi all’agevolazione, c’è da dire che il regime fiscale di tassazione del contratto di locazione non rileva.

Pertanto, sono ammessi al beneficio sia i contratti in regime ordinario (soggetti a imposta di registro) sia i contratti in regime di cedolare secca. In attesa di conferma ufficiale, potrebbero essere ammissibili anche i contratti di canone concordato con cedolare secca al 10%.