Il bonus affitto può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione in F24. Il tax credit locazioni spetta anche laddove il pagamento dei canoni di locazione dei mesi agevolati avviene in ritardo nel 2021. L’utilizzo in compensazione può avvenire solo dopo l’effettivo versamento. L’utilizzo in compensazione non è ammesso laddove il beneficiario del credito d’imposta ha cartelle esattoriali scadute per un importo superiore a 1.500 euro. Il legislatore nel disciplinare il bonus affitti, non ha previsto alcuna deroga all’applicazione del divieto di compensazione in presenza di cartelle esattoriali scadute.

Il bonus affitto 2021

Il bonus affitti, ex art.28 del D.L. 34/2020,  è un credito d’imposta che spetta alle partite iva per i canoni di locazione pagati durante i mesi più gravi della pandemia da covid-19. Gli immobili per i quali si richiede il bonus affitto, devono essere destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Indipendentemente dallo loro classificazione catastale.

Nello specifico, il credito d’imposta è pari:

  • al 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione pagati per gli immobili ad uso non abitativi
  • del 30% per i canoni di affitto d’azienda.

Il bonus affitto spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento (canoni di affitto d’azienda).

Per le strutture alberghiere, termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator il bonus affitti spetta: indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta 2019.

Ulteriori requisiti

Oltre al requisito del monte/ricavi compensi, il bonus affitti spetta a condizione che colui che richiede il bonus abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi o nel mese agevolato di riferimento di almeno il cinquanta per cento. Rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Tale requisito non è richiesto per coloro che:

  1. hanno iniziato l’attivita’ a partire dal 1° gennaio 2019 nonche’
  2. ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

I mesi agevolati

Il legislatore ha individuato con precisione i mesi agevolati con il bonus affitti. Il bonus può aspettare anche in riferimento ad un solo mese agevolato per il quale è stata verificata la perdita di fatturato nel 2020.

l credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Il tax credit locazione spetta anche con pagamenti tardivi nel 2021: se riguardano i mesi agevolati appena richiamati.

Il periodo agevolato è stato più volte aggiornato dalle varie norme emergenziali che si sono susseguite nel corso della pandemia. Anche la Legge di bilancio 2021 è intervenuta sul bonus affitti.

Nello specifico, ha esteso il bonus affitti al 30 aprile 2021 (come riportato sopra)per agenzie di viaggio e tour operator.

L’utilizzo del credito d’imposta in F24

Il bonus affitti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione in F24. Per pagare imposte e contributi.

Naturalmente è necessario che i canoni siano stati effettivamente pagati.

Cessione bonus affitto: ammessa anche parziale

I soggetti beneficiari del bonus affitti possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, in favore di altri soggetti: ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. La cessione può essere disposta anche in favore di banche e altri intermediari finanziari.

Si veda a tal proposito il provvedimento del 2 luglio 2020, Agenzia delle entrate, Prot. n. 250739/2020.

Bonus affitto: cosa succede in presenza di cartelle esattoriali scadute e il blocco alle compensazione

L’art.31 del D.L. 78/2020 dispone un limite alla compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte erariali. A tal proposito, è preclusa al contribuente la possibilità esercitarla in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo. Se di importo superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento che coincide con il termine per proporre ricorso. Il riferimento è al periodo di 60 giorni dalla notifica della cartella.

Da qui, la compensazione è ancora possibile solo entro 60 giorni dalla notifica della cartella, ovvero qualora il pagamento dei ruoli sia eseguito tempestivamente.

Tale indicazione operativa è stata data dall’Agenzia delle entrate con la circolare, n° 4/e 2011. Ulteriori chiarimenti sono statui forniti con la circolare 13/e 20211.

L’indebita compensazione è punita con una sanzione pari al 50 per cento degli importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento e non può, comunque, superare il limite del 50 per cento dell’ammontare indebitamente compensato.

I debiti che fanno scattare il blocco alle compensazioni

Detto ciò, nelle suddette circolari, in particolare nella n°13, è stato chiarito che il riferimento a debiti per imposte erariali è da osservare nei seguenti termini.

Per “imposte erariali” si intendono: le imposte dirette, Irap compresa, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologie di imposte prima richiamate), l’Iva e le altre imposte indirette. Con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24 (Fonte circolare, Agenzia delle entrate, n° 13/2011).

Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010: la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso.

Cartelle esattoriali scadute e bonus affitti 2021

Sulla base della ricostruzione fatta finora, se la cartella esattoriale scaduta è afferente i debiti come sopra individuati, di importo superiore a 1.500 euro, non sarà possibile compensare in F24 il bonus affitti 2021.

La norma di riferimento del bonus affitto non prevede alcuna deroga al blocco delle compensazioni in presenza di cartelle esattoriali scadute.

L’unica deroga prevista dall’art.28 del D.L. Rilancio è quella disposta in merito al limite alle compensazioni in F24 di cui alll’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il riferimento è:

  • al limite max dei crediti compensabili in via orizzontale in F24, pari a 700.000 euro annui;
  • alla disposizione in base alla quale i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

La soluzione sarebbe quella di procedere al pagamento dei debiti scaduti. Anche in compensazione mediante il modello “F24 accise” (codice tributo RUOL). Anche utilizzando il bonus affitti o parte di esso. Se ci sarà un residuo, sarà possibile compensarlo in F24 successivamente al pagamento delle cartelle esattoriali scadute e per pagare altri debiti erariali anche non scaduti o contributi previdenziali.

Infatti, a fronte del descritto divieto di compensazione, lo stesso articolo 31 del D.L. 78/2010, ha introdotto la possibilità, del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Dunque, per effetto del decreto legge n. 78/2010 e del successivo decreto attuativo MEF del 10 febbraio 2011, è possibile pagare le cartelle esattoriali scadute che riguardano imposte erariali(es. Irpef, Ires, Iva) e i relativi oneri accessori (compresi aggio e spese dovute all’Agenzia delle entrate-Riscossione), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali.