L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 13/2022, ha fornito utili chiarimenti in merito al riconoscimento del cosiddetto bonus affitti in presenza di più rinegoziazioni. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Quesito del contribuente

L’istante è una persona fisica non residente in Italia, che ha sottoscritto un contratto di locazione come locatore di un immobile ad uso abitativo con decorrenza dal 23 luglio 2015.
Il contratto era stato oggetto di due rinegoziazioni: dal 23/06/2020 al 22/06/2021 e dal 23/06/2021 al 22/07/2022.
Ciò premesso, l’istante chiede all’agenzia delle entrate se abbia diritto al riconoscimento del “contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione”, il cosiddetto bonus affitti.

Bonus Affitti, ammesso se viene soddisfatto il requisito temporale

Con il provvedimento n. 180139 del 6 luglio 2021 è stato chiarito che “Il contributo spetta a condizione che: la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data” sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso”. Inoltre, il bonus è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021.
Infine, la guida esplicativa pubblicata a luglio 2021, chiarisce che il bonus affitti è valido anche in presenza di più rinegoziazioni, purché, ovviamente, siano in diminuzione.
Nel caso in esame, il contratto “iniziale” è ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020, la “seconda” rinegoziazione relativa al periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, dunque, soddisfa il requisito temporale per l’ammissione alla richiesta del contributo.

 

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