In caso di cessione del bonus affitti bisogna prestare particolare attenzione alla compilazione della fattura da parte del locatore. L’Agenzia delle entrate non ha fornito indicazioni in merito ma potrebbero valere i chiarimenti di prassi forniti in merito al superbonus 110%.

Il bonus affitti nel D.L. Sostegni-bis

Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis interviene in maniera rilevante sul bonus affitti, ex art.28 D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

In particolare, il D.L. Sostegni-bis ha previsto:

  • la proroga del bonus affitto al 31 luglio 2021, rispetto al vecchio termine del 30 aprile 2021, per le imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019;
  • il riconoscimento del bonus per i canoni pagati in riferimento ai mesi gennaio 2021-maggio 2021 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro nonché agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).

La cessione del bonus affitti

ll bonus affitti è utilizzabile (circolare n°14/e 2020):

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • ovvero in compensazione in F24 (codice tributo 6920). Per pagare imposte e contributi.

Il bonus ossia il credito d’imposta può essere utilizzato solo sei i canoni di locazione sono stati effettivamente pagati al locatore.

Attenzione, non può essere utilizzato in F24 laddove il beneficiario abbia delle cartelle scadute.

Anziché utilizzare il bonus in dichiarazione o in F24, i beneficiari possono optare per la cessione in favore di altri soggetti: ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. La cessione può essere disposta anche in favore di banche e altri intermediari finanziari.

La Cessione del bonus affitti e la fattura: gli errori da evitare

Individuata la possibilità di cessione del bonus affitti nulla si conosce circa le modalità di predisposizione della fattura da parte del locatore.

Considerato che la cessione è attuata mediante uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Da qui, noi di Investire Oggi riteniamo che, possano essere seguite le indicazioni fornite in merito al superbonus 110%.

Dunque, come previsto nel provvedimento dell’8 agosto 2020, Prot. n. 283847/2020,

L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Tali indicazioni dovrebbero valere anche per il bonus affitti.