L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 322 del 10 maggio 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito all’ambito applicativo del cosiddetto “bonus adeguamento ambienti di lavoro” (Articolo 120 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto “decreto rilancio”). Vediamo meglio di cosa si tratta.

Quesito del contribuente

L’Istante è una società a prevalente partecipazione pubblica, che gestisce un quartiere fieristico (Codice ATECO 82.30.00) e che chiede chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito al cosiddetto “credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”, di cui all’articolo 120 del “decreto Rilancio”.

La società riferisce che ha in programma di effettuare i seguenti interventi:

  1. realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d’aria e il deflusso dal padiglione;
  2. apertura di un nuovo varco per favorire un deflusso regolato che garantisca il distanziamento interpersonale mediante la realizzazione di opere edili e di carpenteria.
  3. ristrutturazione di una sala in precedenza dedicata ad altre funzioni. L’intervento è finalizzato a garantire il distanziamento tra il personale della fiera e i partecipanti ai convegni.

Ciò premesso, dunque, l’Istante chiede all’Agenzia delle entrate se i predetti interventi possano rientrare tra quelli assoggettabili al credito d’imposta previsto dall’articolo 120 del decreto “Rilancio”.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, linee guida

L’Agenzia delle entrate, preliminarmente, chiarisce cha le spese in relazione alle quali spetta il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi:

  • interventi agevolabili (opere edilizie, spogliatoi, spazi medici);
  • investimenti agevolabili (acquisto di strumenti e tecnologie).

Le spese prospettate dall’istante non risultano connesse ad attività innovative, per tale motivo, le stesse verranno valutate sotto il profilo degli interventi agevolabili.

Dalle linee guida aggiornate sulla base del Dpcm del 14 gennaio 2021 si deduce che sono agevolabili tutti i costi sostenuti per la modifica di strutture già esistenti in modo da renderle adeguate agli standard normativi fissati per contenere la pandemia, secondo le indicazioni fornite con la circolare n.

20/2020, e a condizione che si tratti di spese pertinenti e congrue rispetto all’attività dell’impresa e al luogo dove l’attività è svolta.

Ciò premesso, l’Amministrazione ritiene che il beneficio spetti per le prime due tipologie di interventi descritti, in quanto le opere rispondono alle finalità descritte dalle linee guida sopra richiamate.

La terza tipologia di spesa (ristrutturazione della sala, che prevede il rifacimento dei pavimenti, degli impianti e l’apertura di un nuovo ingresso), invece, non è prevista dalle medesime linee guida. Quest’ultime, dunque, non possono beneficiare del bonus adeguamento ambienti di lavoro.

 

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