Il bonus acqua potabile è utilizzabile dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus ovvero in compensazione tramite modello F24 dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in compensazione tramite modello F24.

E’ lecito chiedersi se il bonus possa essere utilizzato anche per pagare l’IMU dell’abitazione per la quale è stato richiesto il bonus acqua potabile.

Il bonus acqua potabile

Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, la Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021 ha introdotto il c.d bonus acqua potabile. L’agevolazione incentiva l’acquisto e l’installazione di sistemi di: filtraggio; raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

Il bonus acqua potabile è pari al 50% delle spese  sostenute. L’importo massimo della spesa su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:

  • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Si tratta di un benefico solo teorico in quanto l’importo effettivamente spettante è determinato sulla base del totale dei bonus richiesti in rapporto alle risorse complessivamente destinate alla misura.

Sarà l’Agenzia delle entrate a comunicare la percentuale agevolativa spettante.

Il bonus acqua potabile è cumulabile con il bonus idrico.

Si può utilizzare per pagare l’IMU?

Il bonus acqua potabile è utilizzabile:

  • dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus ovvero in compensazione tramite modello F24;
  • dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in compensazione tramite modello F24.

Per l’utilizzo in compensazione:

  • l’F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (manca ancora il codice tributo);
  • se l’importo del credito utilizzato in compensazione è superiore all’ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato con comunicazione all’interessato;
  • non si applica il limite di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.

Detto ciò, considerato che il bonus può essere indicato in F24,  non si ravvedono motivi ostativi al suo utilizzo in compensazione in F24 per pagare l’IMU.

E’ utile ricordare che le spese per le quali si richiede il bonus devono essere documentate da una fattura elettronica o un documento commerciale.