Il bonus acqua potabile non deve essere confuso con il bonus rubinetti e sanitari di 1.000 euro.

Mentre, infatti, quest’ultimo si sostanza in un contributo (rimborso) a fronte di spese sostenute per acquisto e posa in opera dei citati prodotti, il primo è un credito d’imposta spettante a fronte di spese sostenute, nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022, per l’acquisto e per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

I criteri e le modalità attuative del credito d’imposta acqua potabile sono contenuti nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2021.

Il bonus acqua potabile

Possono godere del bonus acqua potabile le persone fisiche (senza partita IVA) e soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Ammessi anche gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La spesa deve essere documentata tramite fattura o documento commerciale in cui è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Il bonus acqua potabile è pari al 50% della spesa sostenuta e risultante nella comunicazione da inviarsi all’Agenzia delle Entrate (dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa stessa). Ad ogni modo il beneficio non può essere superiore a:

  • 1.000 euro (per ciascuna unità immobiliare), per le persone fisiche non esercenti attività economica
  • 5.000 euro (per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale) per gli altri soggetti.

Le modalità di utilizzo

Le modalità di utilizzo del bonus acqua potabile sono diverse a seconda della qualifica del beneficiario. In dettaglio:

  1. le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, l’utilizzo avviene nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione in F24
  2. i soggetti beneficiari diversi da quelli di cui al punto precedente, possono utilizzare l’agevolazione esclusivamente in compensazione in F24.

Poiché il bonus spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, per i soggetti di cui al punto 1), la prima indicazione in dichiarazione avverrà nel Modello Redditi Persone Fisiche 2022 (anno d’imposta 2021).

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