Il Decreto n. 66 del 24 aprile 2014 dispone l’erogazione di un bonus fiscale in misura fissa pari a 80 euro al mese per i lavoratori dipendenti e assimilati. Il bonus 80 euro spetta anche ai lavoratori senza sostituto d’imposta, ad esempio i lavoratori domestici. L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso dei contribuenti che non hanno il sostituto d’imposta nella Circolare n. 8/2014. Il personale domestico, rappresenta una situazione particolare, in quanto nonostante percepiscano un reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art.

49 del Tuir, e quindi rientranti nell’articolo 1 del D.L. n. 66/2014, sono caratterizzati dalla mancata applicazione della ritenuta fiscale da parte del datore di lavoro. (art. 23 del D.P.R. 600/73) Quindi, non essendoci il sostituto di imposta, l’erogazione del bonus 80 euro avviene in modo differente rispetto agli altri beneficiari. La Circolare n. 8/2014 precisa che: “i contribuenti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta, è concessa loro la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso”. Il contribuente deve fornire ai Caf o ai professionisti abilitati, tutte le informazioni necessarie, in particolare, il reddito o i redditi percepiti in caso di più sostituiti, per poter elaborare la dichiarazione dei redditi. Il contribuente potrà usufruire del bonus 80 euro se viene chiesto in prima persona in sede di dichiarazione dei redditi, riferita al periodo di imposta 2016 (UNICO 2017), “secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi”.

Qual’è l’obbligo del datore di lavoro per il bonus 80 euro?

Il datore di lavoro domestico è tenuto a rilasciare al dipendente, oltre che il cedolino paga, un’attestazione relativa all’importo annuo erogato, al lordo ed al netto dei contributi previdenziali posti a carico del lavoratore. In base a tale attestazione, il lavoratore sarà in grado di determinare:

  • se è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi;
  • o se, essendo l’imposta totalmente assorbita dalle detrazioni spettanti, ne è esonerato.

Anche in caso di esonero, la dichiarazione può essere presentata per far valere detrazioni, oneri e crediti spettanti.

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