Il bonus 80 euro , stabilizzato dalla Legge di Stabilità 2015 ed erogato sotto forma di credito di imposta fino a 960 euro l’anno, è stata esteso anche nei confronti dei lavoratori che beneficiano della disoccupazione indennizzata e della cassa integrazione.

Per i lavoratori che beneficiano della Naspi o della disoccupazione indennizzata come indennità di mobilità ordinaria, il trattamento speciali edili o le integrazioni salariali a sostegno del reddito, come la cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga).  Il diritto alla corresponsione anche per questi lavoratori è prevista dall’articolo 1 della legge numero 66 del 2014.

A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate che ha chiarito che nella normativa del bonus rientrano anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito poichè sono considerati redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Quindi i lavoratori che percepiscono Aspi, Naspi, Dis Coll, indennità di mobilità ordinaria, speciale trattamento edile, cassa integrazione guadagni, malattia e maternità hanno diritto alle percezione del bonus 80 euro.

Bonus 80 euro e attribuzione

Le regole che determinano il credito sono generalmente le stesse che sono applicate ad un normale rapporto di lavoro dipendente: un credito pari a 960 euro annui attribuito in relazione ai soli giorni indennizzati. Nelle indennità di disoccupazione, quindi, il bonus spetta solo con riferimento ai giorni effettivamente indennizzati dalla prestazione.

Anche in questo caso la percezione del bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo e spetta soltanto a condizione che il percettore abbia un reddito non superiore ai 24mila euro per una corresponsione piena del bonus. Per lavoratori che percepiscono un reddito annuo compreso tra 24mila e 26mila euro, invece il bonus viene erogato in forma ridotta in base al reddito annuo.

Il bonus non spetta se il reddito annuo è inferiore agli 8mila euro l’anno.

Categorie di prestazioni per bonus 80 euro

Per quel che riguarda il bonus sulle prestazioni l’Inps fa un distinguo tra due categorie in base al fatto che si debba o meno applicare il reddito previsionale.

Se si deve applicare il reddito previsionale, infatti, si terrà conto della durata teorica della presstazione non oltre la fine dell’anno (come avviene nei casi di Naspi, in cui il reddito annuo erogabile è verificabile a priori).

Se il reddito, invece, viene determinato solo in base a dati disponibili nel momento in cui si verifica il susssistere del requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo (e quindi reddito superiore alle detrazioni da lavoro dipendente, soglia di 8mila euro), ed è il caso delle integrazioni salariali come indennità di malattia, di congedo parentale, indennità antitubercolare, permessi 104 e trattamenti di disoccupazione agricola, per i quali non si conosce in via previsionale la durata della prestazione nè l’effettiva fruizione, preventivamente non sarà possibile determinare per il singolo lavoratore il reddito annuo. Il bonus, quindi, sarà effettuato in base ai singoli pagamenti mensili effettuati.