Le imprese possono decidere di erogare contributi in favore dei propri dipendenti per pagare le bollette del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua. Difatti, dopo il bonus carburante ad personam, il Governo con il DL 115/2022, decreto Aiuti-bis, ha deciso di agevolare sul piano fiscale, eventuali contributi, somme, rimborsi, erogati da imprese e professionisti ai propri dipendenti per pagare le bollette, il cui è costo è aumentato vertiginosamente negli ultimi mesi. Tali somme, fino all’importo di 600 euro, non concorreranno né al reddito né alla base imponibile previdenziale del lavoratore dipendente che quindi non avrà alcuna brutta sorpresa in busta paga.

I consulenti del lavoro hanno analizzato la novità del decreto Aiuti-bis con uno specifico approfondimento.

Si tratta di una novità molto importante che potrebbe permettere a molte famiglie italiane di tirare un pò il fiato e di riuscire a pagare le bollette senza la preoccupazione di non arrivare a fine mese.

Attenzione però, il fatto che sia stata introdotta tale norma, non comporta che l’impresa sia per forza tenuta a riconoscere questo bonus 600 euro come rimborso per le bollette. Infatti, l’azienda potrebbe decidere di non riconoscere alcun bonus o addirittura di farlo ad personam, dunque non per la generalità dei dipendenti. A ogni modo, in quest’ultimo caso, non si tratterebbe di una mossa intelligente da parte del datore di lavoro.

I contributi erogati dalle imprese ai dipendenti per pagare le bollette sono esentasse

In considerazione dell’aumento del costo delle bollette degli ultimi mesi, le imprese possono decidere di erogare contributi in favore dei propri dipendenti per pagare le bollette del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua. La novità sta nel fatto che tali contributi non concorreranno al reddito del lavoratore dipendente.

Si tratta di una misura rientrante nel c.d welfare aziendale.

Così l’art.12 del DL Aiuti-bis:

limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio. idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

Dunque,  nel nuovo plafond complessivo di 600 euro che non concorre a formare il reddito vengono ora incluse, in aggiunta al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (articolo 51, comma 3, Tuir), anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

In parole più semplici, il bonus 600 euro per il pagamento delle bollette riconosciuto da imprese e professionisti ai propri dipendenti, fino a 600 euro è “esentasse”. I lavoratori non subiranno alcuna trattenuta fiscale o previdenziale in busta paga.

Tale limite può essere cumulato con quello di 258,28 euro, che individua la soglia di esenzione sia fiscale che contributiva dei cosiddetti «fringe benefits» riconosciuti ai dipendenti ex art. 51 comma3 del DPR 917/86, TUIR.

Le indicazioni dei Consulenti del Lavoro

I consulenti del lavoro hanno analizzato la novità del decreto Aiuti-bis con uno specifico approfondimento.

In particolare, la Fondazione studi consulenti del lavoro si è soffermata sulla documentazione che il datore di lavoro deve conservare a giustificazione dell’erogazione del bonus 600 euro per il pagamento delle bollette.

In particolare,

l’esclusione si rende applicabile sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’abbonamento”.

Questo chiarimento, estendibile anche al bonus bollette, era già stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 5/E 2018, in merito al rimborso delle spese sostenute dal dipendente o dai suoi familiari per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (art. 51 c. 2 del TUIR, inserita dalla L. n. 232/2016).

Conclusioni

Così come già chiarito per il bonus carburante, vedi circolare Agenzia delle entrate n°27/e 2022, l’erogazione del Bonus 600 euro come rimborso bollette in busta paga, non necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, l’erogazione delle somme, deve avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”.

A ogni modo, per l’impresa si tratterebbe di un costo deducibile dal reddito.