Il bonus Inps di 600 euro percepito lo scorso anno dai titolari di partita iva  sta facendo discutere molto sul suo corretto inserimento in dichiarazione dei redditi. Alcuni non lo considerano quale elemento da inserire in dichiarazione dei redditi vista la sua natura di contributo assistenziale, altri invece subordinano la sua legittima spettanza all’inserimento in dichiarazione. Noi di Investire Oggi riteniamo che l’indennità di 600 vada inserita nel modello Redditi e indicata altresì nel prospetto aiuti di Stato con il codice 24.

Tale codice individua la detassazione generica di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19. Detassazione introdotta dal decreto Ristori.

L’indennità Inps di 600 euro

Con gli l’art.27 e ss del D.L. 18/2020, decreto Cura Italia,  sono state previste specifiche indennità in favore degli iscritti alla gestione previdenziale dell’INPS.

Ad esempio, per artigiani e commercianti e altre categorie (comprese sempre nelle gestioni speciali AGO), è stato previsto un bonus di 600 euro euro per il mese di marzo 2020 con l’art.28 del decreto citato. Poi, successivamente, lo stesso bonus di 600 euro, è stato riconosciuto per il mese di aprile (art.88 D.L. 34/2020).

La detassazione delle indennità Covid-19

L’articolo 10-bis del D.L. 137/2020, decreto Ristori ha previsto che:

i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917.

L’intento del legislatore è quello di riconoscere ai contributi di ” qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi: la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19.

Difatti su tali contributi non si pagano tasse.

Si tratta di capire se il bonus di 600 euro possa rientrate o meno nella previsioni di cui all’art.10-bis o essere considerato quale indennità a se stante (di carattere assistenziale) che non comporta alcun obbligo di inserimento in dichiarazione dei redditi.

Se l’indennità rientra nel novero dell’art.10-bis, deve essere necessariamente essere inserita in dichiarazione dei redditi.

L’inserimento nel modello Redditi

Tutte le indennità/bonus detassate per effetto delle previsioni di cui al sopra citata decreto Ristori, devono essere indicate nel modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020.

Nello specifico, tali indennità sono indicate:

  • con il codice 84 al rigo RF55 (contabilità ordinaria);
  • codice 48 al rigo RG22 (contabilità semplificata);
  • in colonna 2 del rigo LM 33 per i contribuenti in regime forfettario.

Ad esempio per i forfettari le istruzioni di compilazione prevedono che:

Nel rigo LM33, col. 2, va indicato l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito del- l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe (art.10-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e, pertanto, vanno indicati in colonna 2 i contributi e le indennità che, in assenza delle citate disposizioni agevolative, sarebbero stati fiscalmente imponibili, e va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.

La compilazione del quadro RS

Dunque, oltre a compilare il rigo LM33, colonna 2 (o RF 55 per chi è in contabilità ordinaria o RG 22 per i semplificati), sarà necessario altresì indicare il bonus 600 euro nel prospetto degli “Aiuti di Stato”, quadro RS, rigo RS 401. Dovrà essere indicato il “codice aiuto 24”. Tale codice individua la detassazione generica di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19. Detassazione, come visto sopra, introdotta dal decreto Ristori.

Conclusioni

Noi di Investire oggi riteniamo che il bonus di 600 euro possa rientrare tra le indennità di cui all’art-10 bis del decreto Ristori. Indennità  per le quali vi è obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi. Infatti il decreto Ristori fa riferimento a contributi di qualsiasi natura, dunque compresi quelli di natura assistenziale.

Si potrebbe obiettare a tale interpretazione affermando che per le indennità in esame la detassazione è già prevista dalle norme che le hanno introdotte. Tuttavia le norme fanno riferimento solo alle imposte sui redditi e non anche all’IRAP.

Ad ogni modo, in attesa di un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate, è consigliato adottare un comportamento prudenziale ossia inserire il bonus in dichiarazione dei redditi.