Il decreto Aiuti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E’ confermato il bonus 200 euro che spetterà ad una categoria di lavoratori piuttosto ampia.

Anche i pensionati avranno diritto al bonus. In base al testo iniziale del decreto, non risultavano preclusioni tra pensionati residenti in Italia e pensionati italiani residenti all’estero. Infatti, il legislatore non faceva alcun riferimento al concetto di residenza.

Detto ciò, purtroppo nel testo finale del decreto c’è un’amara sorpresa.

Ecco cosa cambia

Il bonus 200 euro

L’art.32 del D.

L 50/2022, c.d. decreto Aiuti, riconosce un bonus di 200 euro in favore di diversi soggetti, lavoratori, pensionati ma anche disoccupati. Nello specifico, il bonus di 200 euro una tantum spetta a: lavoratori dipendenti; pensionati e lavoratori autonomi, percettori del Reddito di cittadinanza;  lavoratori stagionali, percettori dell’indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL), ecc.

Nel decreto è specificato che:

  • per i lavoratori dipendenti, il bonus 200 euro è riconosciuto con lo stipendio di luglio 2022;
  • per i pensionati, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, titolari di pensione o assegno sociale nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, è corrisposto d’ufficio con la mensilità di luglio 2022.

Il bonus 200 euro per i pensionati

In base al testo iniziale del decreto, non risultavano preclusioni tra pensionati residenti in Italia e pensionati italiani residenti all’estero. Infatti, il legislatore non faceva alcun riferimento al concetto di residenza.

Da qui, si era ipotizzato che il bonus 200 euro venisse riconosciuto anche al pensionato italiano che vive all’estero.

Sposavano tale interpretazione anche il senatore Fabio Porta e la deputata Angela Schirò ( liste PD delle circoscrizioni America Meridionale ed Europa). Porta e Schirò avevano chiesto al Ministero del Lavoro gli opportuni chiarimenti.

In riferimento ai pensionati, nel testo finale del decreto è confermato che per ricevere il bonus è necessario:

  • essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e
  • possedere un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. non superiore a 35.000 euro.

Sul limite di 35.000 euro, non concorrono alla sua verifica: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito dell’abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’indennita’ una tantum  e’ corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attivita’ lavorativa. Dunque, con il doppio stato pensionato/dipendente, spettano sempre e solo 200 euro.

Detto ciò, nel testo finale del decreto c’è una brutta sorpresa.

Infatti, ora il testo fa riferimento ai pensionati residenti in Italia.

Dunque, non riceveranno alcun bonus i pensionati italiani residenti all’estero. Il testo del decreto è molto chiaro su tale passaggio.