Era lo scorso inverno, il tuo caro amico che ha un’impresa edile ti chiama per darti appuntamento per il sopralluogo alla tua casa che vorresti ristrutturare con il bonus 110.

Parlate del più e del meno, quando arrivate all’argomento sconto in fattura o cessione del credito lui ti dice che non ci sono problemi. Potrai ristrutturare la tua casa gratis, senza togliere un euro. Non c’è bisogno neanche del contratto, tra amici basta una stretta di mano.

Tu ti sei contento e attendi con trepidazione che l’impresa installi l’impalcatura.

Pochi giorni prima dell’inizio dei lavori, il tuo amico imprenditore ti chiama e ti dice che c’è bisogno che tu vada nel suo ufficio. Arrivati in ufficio ti presenta un contratto per l’esecuzione dei lavori nel quale sono riportate le varie clausole tra le quali quella che regola l’eventuale possibilità che il bonus 110 non copra i lavori effettuati dall’impresa. Con conseguente richiesta di pagamento dei lavori al proprietario dell’immobile da ristrutturare.

L’incubo potrebbe materializzarsi in vista della prossima scadenza del 30 settembre. Ecco perchè.

Il bonus 110 per le villette. La scadenza del 30 settembre

Chi sta ristrutturando casa con il bonus 110, ex art.119 del DL 34/2022, decreto Rilancio, sa che per gli edifici e le villette unifamiliari il bonus 110 copre le spese pagate entro il 30 giugno 2022.

Tuttavia, è possibile sfruttare il 110 anche per le spese sostenute dal 1 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, se si rispetta un precisa condizione.

In particolare, possono beneficiare del bonus 110 le spese pagate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 se:

  • alla data del 30 settembre 2022,
  • i lavori raggiungeranno uno stato di avanzamento del 30% rispetto all’intervento complessivo.

Dunque, la legge non richiede di pagare il 30% dei lavori ma fa espressamente riferimento al raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori per almeno il 30%.

Il calcolo del 30% può essere effettuato considerando anche i lavori che non sono agevolati con il bonus 110.

Dunque, la percentuale del 30% va verificata rispetto all’intervento complessivo.

Se si firma il contratto, non resta che pagare

Il contribuente deve valutare bene, calcoli e rischi, rispetto alla scadenza del 30 settembre.

Infatti, potrebbe essere chiamato dall’impresa che esegue i lavori a pagare di tasca propria. Infatti, se non si rispetta la scadenza del 30 settembre il bonus 110 salta,  chi pagherà i lavori?

Come detto in premessa, è molto probabile che l’impresa si sia in qualche modo tutelata. Infatti, in considerazione delle difficoltà di cessione del credito e i continui cambiamenti normativi sul 110, è possibile che abbia fatto firmare al proprietario (o a colui che detiene l’immobile in affitto, comodato, ecc) un contratto per l’esecuzione dei lavori. Contratto nel quale sono riportate le varie clausole tra le quali quella che regola l’eventuale possibilità che il bonus 110 non copra i lavori effettuati.

Qui bisogna stare attenti, se non si rispetta la scadenza del 30 settembre, il contribuente potrebbe essere obbligato a pagare l’impresa di tasca propria. Noi di Investire Oggi riteniamo che in molti casi si andrà a finire davanti ad un Giudice per risolvere la questione.