Ultime ore di discussione per definire alcuni dettagli importanti dei nodi da sciogliere del decreto Rilancio. Nello specifico del bonus 110% serve chiarire se l‘esclusione delle seconde case operi in senso assoluto o possano sussistere delle eccezioni. Da quasi subito, per restringere la platea di potenziali beneficiari, è stato chiarito che il bonus 110% poteva essere richiesto da condomini e proprietari di prima casa. Ora le cose, procedendo nelle interpretazioni che aprono a diverse fattispecie astrattamente possibili, potrebbero cambiare a favore delle seconde case ma solo in alcuni casi.

Posto che le ville sicuramente non rientreranno, quale disciplina se la seconda casa è un appartamento di un condominio? Il bonus 110% in questo caso sarebbe utilizzabile solo per i lavori condominiali o anche sulla singola unità abitativa seconda casa che ne fa parte (quindi i singoli appartamenti all’interno del condominio)?

Bonus 110% seconde case: se in condominio si apre una possibilità

Immaginiamo, caso non raro, che i lavori in condominio presuppongano anche interventi sulle singole unità abitative che lo compongono. In questa ipotesi anche queste seconde opere sarebbero detraibili al 110%? Su questa possibilità si sta discutendo nelle ultime ore. L’interpretazione più accreditata sarebbe quella di ammettere il bonus 110% sulla seconda casa in condominio qualora l’intervento sulla singola unità sia agganciato ad opere più ampie negli spazi in comune. Chiarimenti in merito arriveranno dalla norma di legge e poi se nel caso anche da atti interpretativi. Possiamo solo dire che la lettera dell’attuale testo lascia spazio ad un’interpretazione estensiva di questo tipo: si legge infatti che le agevolazioni si applicano «agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale». Ma la questione è delicata e qui pesano anche le virgole.

Inoltre resta da capire se per ville escluse si intendono solo gli immobili di lusso (accatastati come tali) o, più in generale, tutte le unità abitative singole non adibite ad abitazione principale.

Ci riserviamo di tornare in questa pagina con aggiornamenti sull’argomento nelle prossime ore. Se avete una seconda casa (appartamento in condominio soprattutto ma anche singola unità) e state valutando di fare lavori di ecobonus o sisma bonus che potrebbero rientrare nella detrazione completa, seguiteci.