Bonus 110 su casa più pertinenza, come fare i conti. Nel momento in cui vogliamo farci un’idea delle spese che possono essere coperte dal bonus 110, oltre ai limiti fissati dalla norma per i singoli lavori,  dobbiamo tenere in considerazione la composizione del nostro immobile che sarà oggetto di intervento. Il nostro immobile è composto dalla sola unita abitativa? Ci sono pertinenze? Quante sono?

Sulla base delle risposte date a queste domande potremo calcolare con precisione la spesa per la quale ci spetta il bonus 110.

I limiti di spesa per il bonus 110%

Ogni lavori ammesso al superbonus è agevolato entro un preciso limite di spesa.

Per gli interventi di isolamento termico (ad esempio il cappotto), i limiti di spesa sono così individuati:

  • 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliari;
  • 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari.

Ciò sta a significare che, fermo restando che i tecnici devono verificare la congruita’ delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati,  se l’intervento è eseguito su un edificio condominiale con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.

Dunque, il calcolo dei limiti di spesa deve tenere conto anche delle pertinenze (Agenzia delle entrate, Circolare 30/e 2020). Ciò vale sicuramente per gli edifici condominiali.

Come devono essere calcolati i limiti di spesa per gli edifici unifamiliari con una o più pertinenze?

Bonus 110 su casa più pertinenza, come fare i conti.

Se l’edificio unifamiliare è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità (Risoluzione 12.07.2007 n. 167, risposta 2).

Dunque, le pertinenze non aumentano il limite di spesa.

Questo chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate in relazione al bonus ristrutturazione è pienamente applicabile al bonus 110.

Attenzione, le cose sembrano però essere cambiate con l’interpello n° 568 del 30 agosto 2021.

In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in caso di lavori effettuati su un fabbricato composto da un’unita abitativa e da pertinenze, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare il bonus 110%, andranno considerate tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori. Incluse le pertinenze. Difatti, la regola prevista per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali viene estesa anche ai lavori sulle singole unità abitative.

Ad ogni modo, l’interpello in questione è stato rimosso dal sito dell’Agenzia delle entrate.

Non rimane che attendere nuovi aggiornamenti.