L’Agenzia delle Entrate, in materia di bonus 110, è intervenuta con un importantissimo chiarimento. L’Amministrazione spazza via alcuni dubbi che erano nati nella mente di un contribuente che ha effettuato lavori ammessi al superbonus su un immobile di sua proprietà

In estrema sintesi, tale contribuente dichiara di essere proprietario di un immobile che rappresenta la sua abitazione principale. L’abitazione, a causa di un evento calamitoso (di natura atmosferica), verificatosi il 24 luglio 2021, ha subito numerosi danni. Successivamente all’evento, il soggetto in questione presenta una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) per l’avvio di lavori ammessi alla super detrazione fiscale.

A febbraio 2022 riceve un indennizzo da parte della compagnia assicurativa con cui ha in essere un contratto di assicurazione contro eventi calamitosi aventi ad oggetto l’immobile danneggiato. Il contribuente, quindi, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di sapere se questa somma ricevuta dall’assicurazione può essere considerata tra le somme ammesse alla detrazione fiscale.

Una sintesi del superbonus

Ricordiamo, in primis, che il bonus 110 si sostanzia in una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute per lavori c.d. trainanti e trainati.

Sono lavori trainanti (ossia ammessi al beneficio anche se realizzati singolarmente) i seguenti:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Sono, invece, interventi trainati quelli ammessi al 110 solo se realizzati insieme ad uno o più dei trainanti. Rientrano nei lavori trainati:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (per spesa fatte dal 1° gennaio 2021).

La detrazione bonus 110 deve essere goduta in 5 quote annuali di pari importo (oppure 4 quote se trattasi di spese sostenute dal 2022).

E’ ammesso optare, in luogo della detrazione, per sconto in fattura o cessione del credito. La scadenza del superbonus varia a seconda dei casi.

Bonus 110, regole ad hoc per i soldi pagati dall’assicurazione

Dopo il doveroso riepilogo, con riferimento al quesito descritto in premessa, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 459 di oggi, 20 settembre 2022, ha chiarito che se la somma pagata dall’assicurazione è a titolo di “indennizzo” per i danni subiti, questa può essere considerata detraibile e, quindi, ammessa anch’essa al bonus 110.

Viceversa, se la somma ricevuta dall’assicurazione fosse a titolo di “rimborso” a fronte di spese sostenute per il ripristino dell’immobile, tale somma deve essere sottratta a queste ultime.

Esempio

Il contribuente sostiene spese ammesse al bonus 110 per euro 50.000. La compagnia assicurativa di queste spese ne rimborsa 20.000 euro. In questa ipotesi il superbonus potrà applicarsi sulla differenza, ossia 30.000 euro.

D’altronde, la cosa era stata già precisata nella Circolare n. 28/E del 2022.