Il bonus 110 (o superbonus) può diventare “rafforzato” laddove si tratti di spese sostenute a fronte di interventi aventi ad oggetto misura antisismiche.

Ricordiamo che, il bonus 110 è previsto dall’art. 119 del decreto Rilancio e successive modificazioni. Si concretizza in una detrazione fiscale (da godere in 5 quote annuali di pari importo) riconosciuta per spese (sostenute dal 1° luglio 2020) per lavori c.d. trainanti e trainati eseguiti su edifici residenziali esistenti alla data di inizio lavori.

Il luogo della detrazione fiscale è ammesso optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Lavori trainanti e trainati

Sono considerati lavori trainanti nel bonus 110, quelli che sono ammessi al beneficio anche se realizzati indipendentemente gli uni dagli altri ed a prescindere da altri lavori edilizi. In particolare, sono considerati trainanti nel superbonus:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Sono, invece, trainati quelli ammessi al bonus 110 solo se realizzati congiuntamente ad uno o più dei trainanti. In dettaglio sono trainati nel superbonus:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (a decorre dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2021).

Il bonus 110% rafforzato: la cumulabilità con il contributo per la ricostruzione

Come per gli altri bonus fiscali per i lavori sulla casa (bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, ecc.) anche per il superbonus sono previsti limiti di spesa su cui applicare la detrazione.

Il legislatore prevede per il bonus 110, che tali limiti di spesa sono aumentati del 50% laddove si tratti di interventi di ricostruzione riguardanti fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni interessati da eventi sismici.

Si parla in tal caso di bonus 110 rafforzato (è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso).

Il legislatore, ad ogni modo, prevede che il bonus 110% rafforzato è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma. Tale circostanza è confermata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 662 del 5 ottobre 2021. Inoltre, laddove già si è ammessi al contributo per la ricostruzione, il bonus 110 spetta per l’importo eccedente tale contributo.

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