In alcuni casi, il contribuente che dapprima ha ottenuto il bonus 110% e poi è stato destinatario di un accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate che ha contestato la legittima spettanza dell’agevolazione potrebbe non essere sanzionabile.

Questo per le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione del bonus 110%. Tale possibilità è prevista a livello normativo.

Il bonus 110% : le sanzioni in caso di irregolarità

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in base all’articolo 121, comma 5, decreto Rilancio, l’Agenzia delle entrate provvede:

  • al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa,
  • come, maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 197315, e
  • della sanzione per omesso o tardivo versamento di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 199716.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Attenzione, in caso di utilizzo di un credito inesistente, è previsto che l’atto di recupero possa essere emesso entro l’ottavo anno successivo a quello di relativo utilizzo.

Nel caso di concorso nella violazione, oltre all’applicazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente con il beneficiario della somma detratta e dei relativi interessi. In altre parole, il fornitore/cessionario rispondono solidalmente:

  • della sanzione (ai sensi dell’articolo 9, comma 1);
  • della detrazione illegittimamente operata e
  • dei relativi interessi (ai sensi dell’articolo 121, comma 6, del decreto Rilancio).

Sono fatti salvi eventuali profili di rilievo penale.

Bonus 110%: l’incertezza sulle condizioni di applicabilità della norma potrebbe salvare il contribuente

Individuate le sanzioni, il bonus 110%, da quando è entrato in vigore è stato oggetto di continue modifiche.

Modifiche che hanno contribuito a creare incertezza sulle condizioni di applicazione dell’agevolazione. Ciò è testimoniato dai numerosi interpelli pubblicati quotidianamente dall’Agenzia delle entrate. Alcuni dei quali tra di loro in contrapposizione.  Si veda l’interpello n° 568 del 30 agosto 2021 relativo ai limiti di spesa per le pertinenze. Interpello con il quale sono stati smentiti precedenti chiarimenti di prassi.

In tale situazione di incertezza è facile cadere in errore.

Il complicato assetto normativo del bonus 110% potrebbe comportare l’applicazione delle c.d cause di non punibilità, ex art.6 del D.lgs 472/1997.

Non e’ punibile l’autore della violazione quando essa e’ determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonche’ da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

Situazione alla quale potrebbe essere pienamente riconducibile l’attuale contesto normativo del bonus 110%

Salvo il caso di condotte pienamente colpose o dolose.