Il bonus 110% spetta anche per l’installazione dell’impianto fotovoltaico purché qualificabile come intervento “trainato”. Inoltre è necessario che l’installazione sia eseguita su un edificio già esistente e non in fase di costruzione.

Ma come si fa a provare l’esistenza dell’edificio al momento dell’installazione dell’impianto fotovoltaico?

I dubbi sono risolti dall’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta ad istanza di interpello.

Bonus 110%: lavori trainanti e trainati

Il bonus 110%, ricordiamo, spetta a fronte di spese sostenute per:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Si tratta di lavori c.

d. “trainanti”, così definiti poiché per essi il 110% spetta a prescindere dal fatto che siano realizzati o meno insieme ad altri lavori edilizi.

Il beneficio del 110% spetta anche per altri lavori c.d. trainati, nel senso che per tali altri interventi il beneficio scatta solo se realizzati congiuntamente ad uno o più dei trainanti di cui sopra. In dettaglio, sono trainati nel 110% i seguenti lavori:

  • interventi di efficientamento energetico (che rientrano nell’ecobonus)
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (per spese sostenute dal 1° gennaio 2021).

I requisiti per il 110% del fotovoltaico

Dunque, l’installazione degli impianti fotovoltaici è qualificabile come lavoro “trainato” nel 110% solo laddove effettuata congiuntamente ad un intervento trainante (ad esempio si realizza il cappotto termico sull’edificio e contestualmente si installa anche il fotovoltaico).

Altra condizione fondamentale è che i lavori siano eseguiti su un immobile esistente e non ancora in fase di costruzione. Prova dell’esistenza del fabbricato può essere il suo accatastamento o la domanda di accatastamento (Risposta n. 488 del 20 luglio 2021).

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