Fatturazione prestazioni 110% e studio di fattibilità, su questi due aspetti l’Agenzia delle entrate ha rilasciato due importanti chiarimenti con la risposta n° 480 del 15 luglio.

Lo studio di fattibilità e il bonus 110%

Rientrano tra le spese agevolabili con il bonus 110 anche le spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano dello stesso Superbonus. A condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente eseguito. Si tratta, in particolare: delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

Tali indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e 2020. Da qui, partendo da tale assunto, con la risposta n° 480 del 15 luglio, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il bonus 110 può essere riconosciuto anche per lo studio di fattibilità degli interventi agevolabili.

Nello specifico, in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori (così come chiarito dalla citata circolare n. 24/E del 2020) la spesa per lo studio di fattibilità è ammessa al superbonus 110%. Per la stessa si può optare anche per lo sconto o la cessione del credito pari alla detrazione spettante. Ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

La fatturazione delle prestazioni superbonus 110%

Un ulteriore chiarimento ha riguardato le corrette regole di fatturazione dello studio di fattibilità sostenute dal General Contractor e da questo riaddebitate al condominio che intende effettuare lavori ammessi al bonus 110.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che trova applicazione, ai fini IVA, l’articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi di tale disposizione “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario”, nel senso che hanno la stessa natura.

In sostanza, il trattamento fiscale oggettivo dell’operazione, resa o ricevuta dal mandatario si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante. Fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori. Il mandatario, comunque, pur agendo per conto di un terzo opera a nome proprio (cfr. risoluzioni n. 6/E datata 11 febbraio 1998 e n. 250/E del 30 luglio 2002).

Non rientra nel bonus 110 l’eventuale corrispettivo corrisposto al “contraente generale” per l’attività di “mero” coordinamento svolta in favore del condominio. Si tratta di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione.