Laddove i lavori ammessi al bonus 110 siano di efficientamento energetico è necessario acquisire l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Ciò sia laddove si utilizzi il beneficio come detrazione fiscale sia quando si opta per sconto in fattura o cessione del credito.

Ricordiamo altresì che in ambito 110 serve il visto di conformità. Tale visto occorre (indipendentemente dal tipo di lavori):

  • quando si opta per sconto in fattura o cessione del credito
  • nel caso in cui si utilizzi il 110 nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi. Tranne l’ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi precompilata sia presentata direttamente dal contribuente o laddove il 730 sia presentato tramite il proprio sostituto d’imposta.

Con riferimento al punto 2, la regola vale solo con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021 (Circolare n. 16/E del 2021).

Asseverazione nel bonus 110, la data spartiacque

In merito al contenuto dell’asseverazione, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, ha individuato la data spartiacque del 6 ottobre 2020. In dettaglio, nel documento è precisato che:

  • con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione deve essere redatta ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e successive modificazioni. Il documento  deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici nonché la congruità dei costi sostenuti. Ciò deve avvenire “facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”
  • per lavori con data inizio successiva al 6 ottobre 2020, l’asseverazione è da farsi ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 2020. Deve attestare la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprendere la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati secondo il punto 13 dell’allegato A del citato decreto 6 agosto 2020 (“Requisiti Eco bonus”). Insieme all’asseverazione serve anche il computo metrico.

Ricordiamo, infine, che per avere il bonus 110, in caso di efficientamento energetico, dai lavori complessivi svolti deve esserci il doppio passaggio di classe o il passaggio alla classe energetica più alta.

Tale miglioramento deve risultare dall’APE (attestato prestazione energetica) ante e post interventi.