Sono possessore di una cantina che si trova all’interno di un edifico condominiale; edificio che a breve sarà oggetto di lavori per i quali potrebbe spettare la detrazione del 110%.

 

Posso anch’io beneficare della detrazione al 110%?

Il super bonus al 110%

La super detrazione al 110% per interventi di risparmio energetico e lavori antisismici è prevista dal D.L. 34/2020, decreto Crescita. In particolare all’art.119.

 

Difatti, è possibile distinguere tra interventi trainanti e interventi trainati.

 

In particolare, Il Superbonus spetta in caso dei seguenti interventi trainanti:

 

  • interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

L’aliquota massima spetta per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Se collegati agli interventi precedenti, la detrazione maggiorata spetta anche per:

 

  • interventi di efficientamento energetico ordinari;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

 

Quest’ultimi interventi sono definiti trainati.

I lavori effettuati sulle parti comuni condominiali

L’agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi effettuati:

 

  • su singole unità immobiliari residenziali e
  • su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

 

Come da circolare, Agenzia delle entrate,  n°24/e 2020, n caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio:

 

  • le relative spese sono detraibili ,
  • soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

 

Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.

 

Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

 

Difatti, rileva la destinazione prevalente ai fini previdenziali.

Super bonus anche per le pertinenze?

Al di là di quanto detto finora, in merito al quesito su esposto, nello stesso documento di prassi sopra citato, il Fisco, ha chiarito che:

 

  • in caso di interventi realizzati sulle parti comuni,
  • la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine),

 

che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi agevolabili.

 

Nel rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, è possibile beneficare del super bonus.