Ci sono degli immobili rispetto ai quali il bonus 110 spetta anche se sono oggetto di soli lavori secondari (sostituzione degli infissi, impianto di riscaldamento) e non anche di lavori più importanti quali, il rifacimento del tetto ai fini antisismici o il cappotto alle pareti esterne. In particolare facciamo riferimento ai c.d. immobili tutelati/vincolati.

Proprio rispetto ad un immobile così classificato, un contribuente ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito alla scadenza del bonus 110. Le scadenze sono quelle previste per gli edifici condominiali.

Per le villette il bonus 110 si chiuderà al 31 dicembre 2022.

La risposta n° 462 sugli immobili tutelati

Un contribuente ha un appartamento in un condominio “tutelato”  ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. “Codice dei beni Culturali e del paesaggio”). Detto ciò, rispetto al proprio immobile vorrebbe fare dei lavori quali ad esempio la sostituzione degli infissi, la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con installazione di pompa di calore, ecc. Lavori rispetto ai quali sfruttare il bonus 110.

Da qui,  l’Istante chiede se può fruire del Superbonus nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, come previsto per i condomìni.

Il bonus 110 per gli immobili tutelati

L’Agenzia delle entrate ribadisce in primis, quanto già riportato nella circolare n° 24/e e 30/e 2020, dunque:

se – per effetto dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali – non è possibile effettuare neanche uno degli interventi “trainanti”, il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi “trainati” quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti. In tale caso, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche, prevista dalla richiamata norma, va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare(..).

Quando scade il bonus 110 per gli immobili tutelati?

Per le villette e gli edifici unifamiliari, il bonus 110 copre le spese pagate fino al 30 giugno 2022.

Tuttavia, possono essere agevolate anche le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 se: alla data del 30 settembre 2022,
i lavori raggiungeranno uno stato di avanzamento del 30% rispetto all’intervento complessivo.

A ogni modo, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), la detrazione bonus 110 spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Tuttavia, la detrazione, a partire dal 1° gennaio 2024 viene ridotta al: 70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024; 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Le scadenze appena elencate per i condomini e per edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), valgono anche per gli edifici vincolati.

Dunque, il superbonus spetterà con l’aliquota del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.