Una delle preoccupazioni maggiori per i contribuenti che hanno sfruttato il bonus 110 è quella delle responsabilità in caso di truffe. Se a commettere la truffa sul 110 è stato il contribuente senza che vi sia la partecipazione dell’impresa o di altri soggetti, è chiaro che in linea di massima, solo il contribuente ne risponderà.

Le imprese e i cessionari, rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta da superbonus 110 in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Tuttavia, se le imprese o gli altri soggetti che decidono di acquistare il credito da 110 partecipano alla truffa ai danni dello Stato, su chi ricade la responsabilità per l’illecito sui lavori 110?

Il bonus 110. Le sanzioni in caso di violazioni

Se l’Agenzia delle entrate in seguito agli opportuni controlli rileva che il contribuente non aveva i requisiti per ottenere il bonus 110, provvede a recuperare quanto riconosciuto in precedenza a titolo di agevolazione.

Nello specifico, il Fisco provvede a recuperare in capo al contribuente:

  • l’importo pari al bonus non spettante,
  • maggiorato degli interessi e
  • della sanzione del 30%.

I fornitori e i cessionari, rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta da superbonus 110 in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. La responsabilità sul credito d’imposta può derivare dall’applicazione dello sconto in fattura da parte dell’impressa o dalla  cessione del credito da parte del contribuente che ha sostenuto la spesa.

In caso di utilizzo di utilizzo di un credito inesistente, è previsto che l’atto di recupero possa essere emesso entro l’ottavo anno successivo a quello di relativo utilizzo.

Il concorso nella violazione. Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate nella circolare n°23

Laddove l’impresa che ha eseguito i lavori o i successivi cessionari hanno concorso alla violazione delle norme sul 110 insieme al contribuente, rispondono al pari di quest’ultimo per il bonus non spettante, per gli interessi e le relative sanzioni.

Dunque, vi sono delle casistiche in cui anche l’impresa risponde al Fisco.

Proprio sul concorso nella violazione, l’Agenzia delle entrate con la circolare n°23/e 2022  ha espressamente dichiarato che:

la predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.

Cosa si intende per specifica diligenza? 

Il livello di diligenza richiesto dipende anche dalla natura di colui che prende il credito dal contribuente o da altro cessionario. Per banche e altri intermediari, considerati operatori professionali, il livello e la qualità della diligenza deve essere elevato. Anche sulla base di quanto prevede la normativa antiriciclaggio.

Se c’è concorso di violazione viene esclusa qualsiasi diligenza.

A ogni modo, la valutazione da parte del Fisco sulla diligenza posta in essere dal cessionario tiene conto di elementi quali:

  • assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari del bonus 110;
  • sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
  • incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale di colui che cede il credito.
  • anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
  • mancata effettuazione dei lavori.

Tutti elementi che sono oggetto di controllo del Fisco e dell’autorità competente per valutare un eventuale concorso nella violazione.