L’Agenzia delle Entrate racchiude in una nuovo documento di prassi tutte le risposte fornite ad istanze di interpello aventi ad oggetto il bonus 110 (c.d. superbonus). Si tratta della Circolare n. 23 del 23 giugno 2022.

Inoltre, alla luce delle recenti e continue modifiche legislative, l’Amministrazione aggiorna anche le relativa guida pubblicata sul sito istituzionale.

Reso noto, altresì, il nuovo calendario scadenze (cioè fino a quando sarà possibile accedere al beneficio fiscale). Tutto questo a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 e dai successivi decreti.

Nonostante quasi esauriti i fondi dedicati al bonus 110.

Bonus 110, per le villette resta il SAL al 30%

Il bonus 110 spetta per spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Per tali soggetti, tuttavia, la scadenza si allunga alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che, entro il 30 settembre 2022, siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (c.d. SAL del 30%). Nel computo di questo SAL occorre considerare anche i lavori non agevolabili con il superbonus.

La scadenza è alle spese del 30 giugno 2022 per i lavori effettuati da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro. Per loro, ricordiamo, che il superbonus è ammesso limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il superbonus per i condomini (scadenza lunga)

La potenziata agevolazione fiscale è in scadenza con le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, laddove trattasi di lavori fatti su parti comuni dell’edificio. Ossia il condominio. In questi casi, tuttavia, possiamo parlare di bonus 110 con successivo decalage. In prativa, lo sgravio sarà del:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024
  • 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Stessa sorte anche per il superbonus laddove si tratti di lavori eseguiti da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione), su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.

Deve trattarsi di immobili posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Le altre scadenze del bonus 110

Il bonus 110 spetta fino alle spese sostenute entro il 30 giugno 2023 (oppure fino al il 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 siano effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo), per:

  • Iacp comunque denominati
  • enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Infine il superbonus è fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri.