Laddove si realizzino, su edifici esistenti, interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e si intende accedere al bonus 110, è necessario, oltre che rispettare i requisiti tecnici ed il prezzario di cui al DM del 6 agosto 2020, come modificato dal successivo DM del 14 febbraio 2022, è altresì indispensabile che dai lavori effettati, nel loro complesso, derivi:

il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Come dimostrare il rispetto di questo requisito?

L’APE nel bonus 110

Il salto di classe energetica ai fini dell’ammissione al bonus 110, è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il tecnico, per il lavoro svolto in merito al rilascio dell’APE, richiede un onorario. Tale costo, sostenuto dal committente i lavori, rientra tra quelli ammissibili al bonus 110 insieme alla spese dei lavori.

Il diritto alla detrazione è espressamente sancito dal richiamato DM del 14 febbraio 2022.

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