In attesa di sapere se il bonus 110 sarà prorogato per tutti alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, dobbiamo ricordare che per chi dovesse iniziare i lavori nel 2022 o per chi avendoli iniziati nel 2021 li continua sostenendo spese anche il prossimo anno, cambia in numero di rate della detrazione.

Vediamo in dettaglio.

Le attuali scadenze

Nell’attuale formulazione, il bonus 110 si sostanza in una detrazione fiscale con possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Secondo la normativa vigente, il beneficio spetta per lavori trainanti e trainati effettuati su:

  • unità unifamiliari, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022
  • condominio, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022
  • edifici da 2 a 4 unità abitative a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano completati lavori per il 60% di quelli previsti (c.d. SAL – Stato Avanzamento Lavori)
  • edifici ex IACP a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2023, a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano completati lavori per il 60% di quelli previsti.

Si parla, comunque, di una possibile proroga fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 senza porre nessuna condizione sul SAL e con riferimento a tutti gli immobili ammessi.

Bonus 110, cosa cambia dalle spese del 2022

Come anticipato, il bonus 110 è una detrazione fiscale con possibilità di sconto in fattura o cessione del credito.

E’ stato introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal 1° luglio 2020. La detrazione fiscale, è da godere in:

  • 5 quote annuali di pari importo, se trattasi di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021
  • 4 quote annuali di pari importo, se trattasi di spese sostenute dal 1° gennaio 2022.

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