Per il bonus 110 con la manutenzione straordinaria si risparmiano questi costi di ristrutturazione. Ovverosia, il contributo sul costo di costruzione. Che verrebbe meno in accordo con quanto è stato riportato dal sito Internet studiotecnicopagliai.it.

Dove, tra l’altro, si mette in evidenza come tale voce di costo sia assente nel nuovo modulo dell’agosto del 2021. Ovverosia, per il bonus 110 con la manutenzione straordinaria, quello relativo alla nuova Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) semplificata. Ed il tutto senza dimenticare che in base a certi criteri, i costi previsti sono di due tipi.

Bonus 110 con la manutenzione straordinaria, si risparmiano questi costi di ristrutturazione in certi casi

Nel dettaglio, si tratta del contributo sul costo di costruzione, come detto. E degli oneri di urbanizzazione. Sul bonus 110 con la manutenzione straordinaria. Inoltre, in base alle superfici utili, ed alla volumetria, si paga il contributo sul costo di costruzione oppure si devono versare gli oneri di urbanizzazione.

Ma in base ai casi può scattare pure il pagamento congiunto. Quindi, a priori non si può dire che la nuova Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) semplificata sia sempre a costo zero. Ma c’è da valutare caso per caso in base proprio alla natura degli interventi.

Nel dettaglio, sul bonus 110 con la manutenzione straordinaria, il contributo sul costo di costruzione è un onere che rientra tra quelli che sono previsti per la costruzione di nuovi edifici. Per un importo che, determinato dalle regioni, varia in base a tanti fattori. Dall’ubicazione dell’immobile al tipo di costruzione, e passando per la destinazione d’uso.

Quando gli oneri di urbanizzazione sono dovuti e quando invece no

L’onere di urbanizzazione è invece un costo che è dovuto quando gli interventi da realizzare portano ad un aumento del carico urbanistico. Che va inteso come un aumento della domanda di infrastrutture e di servizi collettivi.

Sul bonus 110 con la manutenzione straordinaria.

Di conseguenza, se l’intervento da realizzare non comporta un aumento del carico urbanistico, allora l’onere non è dovuto. Il permesso di costruire è vincolato, se dovuti, proprio al pagamento di questi oneri. Che finiscono nelle casse dei comuni.