È lecito chiedersi se il credito ceduto possa essere oggetto di pignoramento da parte di terzi che vantano un credito nei confronti di colui che ha accettato la cessione del bonus 110.

Ecco quello che c’è da sapere.

Lo sconto e la cessione del superbonus 110%

Sia per il bonus 110 sia per gli altri bonus casa, il contribuente, al posto della detrazione, può scegliere di optare per:

  • un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare alla detrazione 110, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

E’ lecito chiedersi se il credito da bonus 110 ceduto possa essere oggetto di pignoramento da parte di terzi che vantano un credito nei confronti di colui che ha accettato la cessione del bonus 110.

Il credito da superbonus è pignorabile?

Un credito per essere pignorabile deve essere certo, liquido ed esigibile. Sulla certezza, la stessa è attestata dall’articolato sistema di attestazioni tecniche e dal visto di conformità sulla documentazione che attesta i requisiti per accedere al bonus 110%.

In merito al fatto che il credito deve essere liquido, è condivisibile ritenere che tale caratteristica si configuri nel momento in cui, il fornitore o altro soggetto terzo, tramite l’apposita piattaforma di cessione del credito, confermi l’opzione comunicata all’Agenzia delle entrate dal contribuente.

In tale momento si dovrebbe perfezionare anche il requisito dell’esigibilità.

Bonus 110, se il contribuente ha un debito nei confronti dell’Erario

Un ulteriore aspetto che può essere analizzato riguarda la presenza di debiti erariali in capo all’impresa che accetta la cessione del credito superbonus 110, per utilizzarlo in compensazione in F24.

Nello specifico tale situazione va rapportata alle previsioni cui all’art.31 del D.L. 78/2010.

Previsioni normative in base alle quali, a partire dal 1° gennaio 2011, opera un divieto di compensazione, in F24:

  • dei crediti relativi alle imposte erariali,
  • in presenza di debiti iscritti a ruolo,per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Pe tali carichi deve essere scaduto il termine di pagamento.

Ebbene, tale limitazione non si applica espressamente ai crediti da cessione del bonus 110 e degli altri bonus casa, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.