La cessione del credito in ambito bonus 110 e nel caso degli altri bonus fiscali sulla casa (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.) presenta una trappola per i contribuenti che agiscono in regime forfettario.

Vediamo di cosa si tratta.

Sconto in fattura o cessione del credito

Ricordiamo che per le spese sostenute nel 2020 e 2021 e che danno diritto ai bonus fiscali sulla casa (ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, bonus 110, ecc.), è ammesso optare, in luogo della detrazione fiscale, per:

  • lo sconto diretto in fattura, da parte della stessa impresa che ha effettuato i lavori, la quale poi recupera il corrispettivo sotto forma di credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione in F24 oppure cedere ulteriormente a terzi, inclusi istituti di credito e finanziari
  • cessione del credito a terzi soggetti, inclusa l’impresa stessa che ha eseguito i lavori ed inclusi istituto di credito e finanziari.

Stessa cosa è ammessa anche a fronte di lavori che danno diritto a godere del bonus 110.

La cessione del credito per il forfettario

L’opzione (per lo sconto o la cessione del credito) deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa. Con riferimento alle spese sostenute nel 2020 il termine di comunicazione è stato prorogato al 15 aprile 2021.

Laddove si dovesse saltare la scadenza per la comunicazione, la cessione non si perfeziona per la prima delle rate di detrazione. Il contribuente non perde, comunque, la possibilità di cedere le rate residue e conserva il diritto a godere della detrazione sulle rate per le quali la cessione non si è perfezionata.

Tale discorso è diverso per chi agisce in regime forfettario, poiché tale soggetto non può godere delle detrazioni fiscali “personali” sul reddito derivante dall’attività esercitata. Ciò significa che sulle rate non cedute si perde il diritto alla detrazione. Un esempio ci aiuta a capire.

Esempio

Un contribuente forfettario nel 2020 ha sostenuto spesa per il bonus 110, il quale, ricordiamo, si concretizza in una detrazione fiscale da ripartite in 5 quote annuali di pari importo. Il contribuente, opta per la cessione del credito. Tuttavia, non effettua, entro il 15 aprile 2021, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione. In questo caso, egli perde la cessione del credito con riferimento alla prima delle 5 quote di detrazione (tale prima quota non potrà nemmeno essere goduta come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi 2021 riferita all’anno d’imposta 2020 ma sarà persa). Egli, potrà, comunque, optare ancora per cedere le 4 quote residue (in questo caso dovrà fare la comunicazione entro il 16 marzo 2022).

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