Mentre il governo Draghi si è dimesso ed in attesa del voto anticipato del 25 settembre 2022, i possessori di immobili continuano a chiedersi che ne sarà del bonus 110. I prossimi saranno i due mesi decisivi per il superbonus. Nel frattempo l’Agenzia delle Entrate emana un documento di prassi in cui mette nero su bianco le regola ad hoc in caso di lavori effettuati su immobili:

  • collabenti (categoria catastale F/2)
  • in corso di costruzione (categoria catastale F/3)
  • in corso di definizione (categoria catastale F/4).

Resta fermo che il 110 è ammesso solo per interventi (trainanti e trinati) fatti su fabbricati (esistenti alla data inizio lavori) di categoria non di lusso.

Quindi, sono esclusi da superbonus quelli di lusso, ossia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (questi ultimi tranne se aperti al pubblico).

Bonus 110 sui collabenti, i requisiti

I fabbricati c.d. collabenti (categoria F/2), trattasi di immobili totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito. Possono essere considerati come edifici esistenti essendo manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Nella Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, l’Agenzia Entrate chiarisce che tale tipologia è ammessa al bonus 110. Ne fissa, tuttavia, una condizione:

a fine lavori l’immobile deve rientrare in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, quindi edifici residenziali diversi da A/1, A/8, A/9.

Tale cambio di destinazione d’uso deve risultare nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori stessi.

Superbonus per F/3 ed F/4

Nel citato documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria, pone attenzione anche ai fabbricati di categoria F/3 (unità immobiliari in corso di costruzione). Si tratta di immobili in attesa della definitiva destinazione d’uso.

Al riguardo le entrate chiariscono che gli interventi edilizi effettuati su questa tipologia di edifici sono ammessi al 110 a condizione che

si tratti di immobile già precedentemente accatastato e in possesso dei requisiti richiesti – quale, in particolare, la presenza di un impianto di climatizzazione invernale necessario nel caso di lavori di efficienza energetica – successivamente riclassificato in categoria F/3 a seguito, ad esempio, di interventi edilizi mai terminati.

Sono, invece, fuori da superbonus i lavori effettuati su fabbricati di categoria F/3 in precedenza non accatastati in altra categoria. IN questo caso, infatti, trattasi di unità in via di costruzione e non di unità immobiliari “esistenti”.

Le stesse regole fissate per la categoria F/3, valgono anche per F/4 (immobili in corso di definizione).