Il bonus 110% spetta anche per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle situazioni critiche di lesione e al ripristino delle condizioni di sicurezza statica” dell’unità immobiliare se  il competente professionista abilitato attesti che gli interventi siano “di riparazione o intervento locali”, come definiti dalle Norme tecniche delle costruzioni del 2018.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 560 del 2021.

La risposta n° 560/2021: interventi di riparazione sull’unità immobiliare

La risposta n° 560/2021, prende spunto da apposita istanza di interpello.

Nello specifico, l’Istante intende effettuare degli interventi finalizzati “all’eliminazione delle situazioni critiche di lesione e al ripristino delle condizioni di sicurezza statica” della propria unità immobiliare, per i quali vorrebbe usufruire del bonus 110%. Anche con lavori gratis.Tecnicamente, gli interventi citati sono definiti quali “di riparazione o locale”, come individuati al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018. L’immobile è situato nella zona a rischio sismico 3.

Da qui, ha chiesto all’Agenzia delle entrate se per tali interventi potesse usufruire del bonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

In considerazione dell’evoluzione normativa del settore delle costruzioni (consultabile nel testo aggiornato delle Norme tecniche delle costruzioni, approvato con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018) sono stati rilasciati due diversi pareri della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28/02/2017. Tali pareri (prot. n. 3600 del 7 aprile 2021 e prot. n. 7035 del 13 luglio 2021) prevedono in sintesi che gli “interventi di riparazione o locali”, quelli che favoriscono lo sviluppo della duttilità della struttura, come, ad esempio, il rafforzamento della struttura dei muri, la cerchiatura di travi e colonne, le catene tiranti, realizzati su una “villetta a schiera”, rientrano appieno titolo tra quelli disciplinati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, sono conformi all’articolo 119, comma 4, decreto “Rilancio” e sono quindi agevolabili.

Attenzione però, la competenza sulla valutazione degli interventi effettuati non compete all’Agenzia delle entrate.

Infatti, solo qualora il competente professionista abilitato attesti che gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano “di riparazione o locali”, come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018,  l’Istante potrà fruire del bonus 110%.