Bollo auto: Gentile signora, sono invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell’età (L. 509/88) grave al 100%. Mi è stato accertato l’handicap con la Legge 104 ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 5.2.1992. Mi è stata riconosciuta l’esenzione del bollo auto, ora vorrei cambiare l’automobile e mi piacerebbe sapere se ho diritto all’iva del 4% e se sono esentata dal pagamento dell’ IPT. Nella dichiarazione dei redditi 730 potrò portare in deduzione il 19% della spesa sostenuta? La ringrazio anticipatamente.

Risposta

Lei può fruire dell’agevolazione dell’acquisto auto con l’esenzione del pagamento IPT, solo se il verbale legge 104 riporta in modo chiaro il diritto alle agevolazioni fiscali per disabili secondo l’art.

4 del decreto legge del 2012 n. 5.

Analizziamo quando è possibile acquistare un auto con agevolazioni con legge 104.

Acquisto auto con legge 104

Le agevolazioni fiscali disabili per l’acquisto auto prevedono una detrazione del 19% sul costo del veicolo, acquisto con IVA agevolata al 4% , esenzione bollo auto ed esenzione dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

L’agevolazione IVA al 4% spetta al disabile con handicap grave con legge 104 art. 3 comma 3, oppure al familiare che ha in carico il disabile.

L’agevolazione spetta per una solo auto nel periodo temporale di quattro anni dalla data di acquisto del veicolo su un tetto di spesa di euro 18.075,99. La condizione indispensabile è che l’auto deve essere usata in via esclusiva dalla persona con handicap grave. E’ possibile detrarre anche le spese straordinarie di manutenzione sempre se rientrano nel tetto di spesa di euro di 18.075,99. Le spese si possono portare in detrazione nel 730 con una percentuale del 19%, in un’unica soluzione oppure in quote costanti ripartite  in quattro anni.