Esenzione Bollo auto con legge 104 e difficoltà motorie, ma è vero? Ogni giorno mi trovo in mail tante persone affette da disabilità che mi chiedono come mai i loro diritti non vengono rispettati. Le norme non sono chiare e in questa totale confusione, l’agenzia delle Entrate, non chiarisce quali sono i reali diritti.

Infatti, ci sono diverse interpretazioni della norma che lasciano molte persone, come il lettore, interdetti.

Bollo auto con difficoltà motorie, SI o No?

Ho scritto a moltissimi politici senza risposta; segnalo anche a Lei quella che mi sembra una terribile discriminazione e le sarei grato se mi facesse sapere se sono impazzito o se segnalo il vero.

Agevolazioni fiscali disabili tassa automobilistica:

a)     Soggetti ipovedenti (min. 1/10 di visus nell’occhio migliore) o sordomuti dalla nascita (senza apprensione linguaggio);

b)     Soggetti con disabilità psichica o mentale (in tale caso solo ove la disabilità sia di per se sola talmente grave da avere avuto il diritto alla indennità di accompagnamento);

c)     Soggetti pluriamputati o con grave limitazione permanente della capacità di deambulazione;

d)     Soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (in tal caso solo se il veicolo è adattato – lato guida o lato passeggero – con annotazione della variazione tecnica sulla carta di circolazione).

e)      Soggetti con patente speciale prescrizione cambio automatico (anche di serie)

f)       minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014).

Per quanto su riportato il sottoscritto lamenta una discriminazione verso tutti i disabili che versano nella condizione di essere portatori di handicap in situazione di gravità legge 104/92 art.

3 comma 3 con ridotte capacità motorie e con patente speciale prescrizione servosterzo o altro di serie, ai quali non toccano le agevolazioni tasse automobilistiche.

Che senso ha che il cambio automatico possa essere di serie (tocca l’agevolazione) ed altri dispositivi prescritti dalla stessa commissione per la patente speciale di serie non tocca; che senso ha che il minore disabile con ridotte capacità motorie e gravità legge 104 (tocca l’agevolazione) ed al maggiorenne stessa condizione di ridotte capacità motorie e gravità 104 non toccano; bisogna ricorrere al sempre utile sedile girevole che può essere annotato nella carta circolazione ed allora pur non variando le condizioni di patologia magicamente si acquisisce il diritto? Credo e mi appello che sarebbe più giusto eliminare queste assurde discriminazioni facendo si di estendere le agevolazioni anche alle patenti speciali con prescrizioni anche di serie (come il cambio automatico) ed estendere il diritto acquisito dai minorenni con ridotte capacità motorie e gravità 104 anche ai maggiorenni. Cordiali saluti.

Consiglio di leggere: Bollo auto e agevolazioni, l’aspetto motorio quanto vale?

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