
Oltre a prolungare la sospensione dell’attività di riscossione, il D.L. Sostegni ha prorogato lo stop delle verifiche sulla presenza di cartelle scadute a cui è subordinata l’effettuazione dei pagamenti superiori a 5.000 euro in favore di imprese e professionisti che hanno avuto come committenti lo Stato. Difatti, dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 sono sospese le le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”, Come da allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020. Inoltre, sono prive di qualunque effetto, anche le verifiche disposte prima del 19 maggio 2020. Data di entrata in vigore del DL n. 34/2020. Sempre se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario, senza porre in essere verifica alcuna.
Il blocco pagamenti P.A.
Le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica:
- prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica,
- se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Se l’inadempienza è verificata non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione. Ad ogni modo, sono corrisposte le somme che eccedono l’importo per il quale si è inadempiente.
Si veda a tal proposito il nostro approfondimento Blocco Pagamenti P:A:: indicazioni operative.
Difatti, privati e imprese, prima di ricevere pagamenti per prestazioni rese allo Stato, sono soggetti alla verifica sull’esistenza di eventuali cartelle scadute. Una cartella si considera scaduta quando è inutilmente trascorso il termine per effettuare il pagamento ossia quando sono trascorsi 60 giorni dalla notifica senza che sia effettuato il pagamento dovuto.
Chi applica le verifiche?
I soggetti che sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui all’art.48-bis del DPR 602/73.
Con la circolare n° 13/2018, la Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito una serie di importanti chiarimenti operativi. Richiamando anche il decreto attuativo D.M. 40/2008.
Tutte le Amministrazioni Pubbliche, statali o meno, e gli enti pubblici, anche economici, devono applicare la disciplina recata dall’articolo 48-bis e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D. M. n. 40/2008.
Il blocco pagamenti P.A. nel D.L. Sostegni: verifiche sospese fino al 30 aprile 2021
Il D.L. 41/2021, c.d decreto Sostegni interviene in materia di blocco pagamenti P.A.
Nello specifico , il decreto sospende le verifiche di inadempienza sopra citate.
La sospensione del blocco pagamenti P.A. del D.Ll Sostegni, opera dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Il D.L.Sostegni riprende le precedenti proroghe previste dai decreti emergenziali che si sono susseguiti nel corso del tempo. A partire dal D.
L. 34/2020, decreto rilancio.Le precedenti previsione di sospensione
Il D.L. Rilancio ha sospeso le verifiche sull’esitenza di cartelle dal periodo 8 marzo-31 dicembre 2020. Le verifiche già effettuate erano prive di qualunque effetto: se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.La sospensione decorreva dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Con il D.L. 3/2021 il termine del 31 dicembre 2020 è stato prorogato al 31 gennaio 2021. Da qui, le verifiche sull’esistenza di cartelle scadute è stata sospesa fino alla stessa data.
Successivamente, il D.L. 183/2021 ha portato tale termine al 28 febbraio 2021.
Successivamente è intervenuto il D.L. Sostegni.