Il D.L. 3/2021 oltre a sospendere le notifiche delle cartelle fino al 31 gennaio 2021 e rinviare i pagamenti a fine febbraio, sospende fino a fine mese la verifica dell’esistenza di cartelle scadute in capo a imprese e professionisti che attendono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Pagamenti legati a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati nei confronti dello Stato.

I pagamento di importo pari o superiore a 5.000 euro saranno autorizzati anche in presenza di cartelle scadute per lo stesso importo.

Il. blocco pagamenti P.A.

Sulla base delle previsioni di cui all’art.48-bis del DPR 600/73, le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica:

  • prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica,
  • se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione.

Devono comunque essere pagate le somme che eccedono il debito di cui alle cartelle rilevate.

Dunque, privati e imprese prima di ricevere pagamenti per prestazioni rese allo Stato, sono soggetti alla verifica sull’esistenza di eventuali cartelle scadute.

Quando una cartella è considerata scaduta?

Quando è inutilmente trascorso il termine per effettuare il pagamento ossia quando sono trascorsi 60 giorni dalla notifica senza che sia effettuato il pagamento dovuto.

Con la circolare n° 13/2018, la Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito una serie di importanti chiarimenti operativi. Richiamando anche il decreto attuativo D.M. 40/2008.

Tutte le Amministrazioni Pubbliche, statali o meno, e gli enti pubblici, anche economici, devono applicare  la disciplina recata dall’articolo 48-bis e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D.M. n. 40/2008.

Inoltre si ricorda che  Il DL n.

137/2020 (“Decreto Ristori”) ha modificato l’art. 19 del DPR n. 602/73, stabilendo che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione (art. 19, comma 1- quater 1, del DPR n. 602 del 1973 modificato dall’art. 13 decies, comma 1-quater del DL n. 137 del 2020).

La sospensione delle verifiche P.A. per covid 19: il precedente intervento del decreto Rilancio

Durante l’emergenza covid-19, le verifiche sull’esitenza di cartelle sono state sospese. Infatti con il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, dal periodo 8 marzo-31 dicembre 2020, non si applicano le verifiche di cui all’art.48-bis sopra citato.

L’Agente della riscossione, sulla base della normativa, ha poi specificato che:

le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

La sospensione decorreva dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le novità nell’ultimo decreto Legge: proroga sospensione verifiche P.A.

Con il D.L. 3/2021 il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 gennaio 2021.

Da qui, le verifiche sull’esistenza di cartelle scadute è sospesa fino alla stessa data.

Ad esempio, un avvocato che sta per ricevere il pagamento di una prestazione nell’ambito di un gratuito patrocinio, riceverà la somma vantata a credito, anche se risulta debitore di cartelle scadute per un importo pari o superiore a 5.000 euro.