L’Agenzia con la Risposta n. 212/E del 13 luglio 2020 spiega ad un contribuente si occupa dell’organizzazione, della promozione e della produzione di spettacoli e manifestazioni di intrattenimento sul territorio italiano, l’esatta procedura da seguire al fine di mantenere valido il collocamento sul mercato di titoli di accesso – non nominativi o nominativi – anche nell’ipotesi in cui l’organizzatore stesso dello spettacolo e/o intrattenimento decida, poi, di spostare l’evento in un impianto diverso.

L’istante faceva presente all’Amministrazione finanziaria che i titoli di accesso ai suddetti eventi sono posti sul mercato attraverso società terze titolari di sistemi informatici idonei all’emissione automatizzata degli stessi, ricordando, altresì che ai sensi del comma 545-bis legge 11 dicembre 2016, n.

232, il legislatore ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori siano nominativi (devono recare il nome e il cognome del soggetto che ne fruisce).

Aspetti IVA e obbligo di titolo “nominativo”

L’Agenzia delle Entrate, evidenzia che ai fini IVA, la vigente disciplina (art. 74-quater DPR n. 633 del 1972) prevede che le prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo.

Per le suddette prestazioni le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate.

Al fine di contrastare il c.d. bagarinaggio (o secondary ticketing), con la Legge di stabilità 2017 sono state inserite specifiche misure (commi 545 e 546). Successivamente la Legge di bilancio 2019 ha inserito il comma 545-bis alla legge 232/2016 prevedendo l’obbligo, dal 1° luglio 2019, di titoli di accesso nominativi per attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

Previa verifica dell’identità, dell’acquirente, il titolo deve riportare con chiarezza il nome e il cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso (nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali).

Sono, tuttavia, esclusi, dal suddetto obbligo, i biglietti per l’accesso agli spettacoli viaggianti, all’attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo nonché per le manifestazioni sportive.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

Ex lege è stata, comunque, prevista la possibilità di cedere il biglietto nominativo già acquisto. La previsione è contenuta al comma 545 quater della Legge n. 232 del 2016. Ciò può avvenire solo tramite i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento.

Il biglietto così venduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i suddetti intermediari di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell’intestazione nominale. Gli stessi intermediari consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell’intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell’intestazione nominale (l’articolo in esame non si applica in materia di manifestazioni sportive).

Dopo la doverosa ricostruzione, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che “mentre la procedura di cambio utilizzatore prevede l’annullamento del titolo emesso, con indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato, la rimessa in vendita si sostanzia, invece, nell’offerta al pubblico del titolo di cui l’acquirente o l’utilizzatore intendano disfarsi esponendo le medesime informazioni del titolo visibili per la vendita primaria. Tale offerta deve avvenire sulla piattaforma del distributore principale e, se si tratta di distribuzione online, nella stessa area ove è possibile acquistare i biglietti ancora disponibili. In caso di rivendita del posto, il titolo originario viene annullato con l’indicazione della causale e, contestualmente, è emesso un nuovo titolo destinato al nuovo acquirente”.

L’Agenzia delle Entrate, giunge, a concludere, dunque, che “nel caso di vendita di biglietti non nominativi – per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore ai 5.000 spettatori – l’organizzatore è tenuto a comunicare agli acquirenti l’effettivo cambio del luogo di svolgimento dell’evento, affinché questi provvedano a richiedere l’annullamento del titolo emesso, con l’indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato. Per contro, nel caso in cui in cui siano stati emessi biglietti nominativi per eventi successivamente spostati in impianti con capienza inferiore a 5.000 posti, sarà possibile considerarli validi senza necessità di annullamento e successiva emissione di titoli non nominativi”.