Con ordinanza n. 10902, depositata il 18 aprile 2019, la Corte Suprema di Cassazione dichiara che è corretta la deducibilità delle quote di ammortamento anche per beni “momentaneamente non utilizzabili”.

L’ordinanza in specie nasce a seguito di un contenzioso tributario per un accertamento da parte dell’Agenzia Delle Entrate ad una società di capitali, nello specifico una società per azioni ( S.p.a. ), nell’ormai lontano 2005. Ad essere contestata è stata l’imputazione di quote di ammortamento, fiscalmente deducibili, di un bene strumentale sottoposto ad un provvedimento di sequestro amministrativo fra le poste di bilancio.

Secondo gli accertatori, tali costi, non avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito imponibile in quel periodo d’imposta.

Principio d’inerenza per la deduzione delle quota di ammortamento sui beni strumentali inutilizzati

I giudici, nel formulare la direttiva in questione, si avvalgono del cosiddetto “principio d’inerenza”. Il principio è contenuto nell’articolo 109, comma 5, Tuir, il quale recita: «Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Secondo una recente interpretazione di questo principio, per quanto riguarda la determinazione di un costo da imputare, o da non imputare, civilisticamente e fiscalmente ad un esercizio amministrativo, il principio d’inerenza: «non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo e attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile».

Ciò detto, la quota d’ammortamento di un bene strumentale sottoposto a sequestro amministrativo rientra a pieno titolo in questa fattispecie. Il bene in questione, anche se non utilizzabile da parte della società, rappresenta un costo fiscalmente deducibile per il solo fatto che esiste un’intrinseca e potenziale capacità produttiva del bene stesso.