I beneficiari del Reddito di cittadinanza o i loro familiari, possono ottenere un beneficio economico legato all’avvio di una nuova attività di impresa o professionale.

I requisiti per accedere al beneficio addizionale sono diversi. Così come è ben regolata la procedura per ottenerlo.

Ecco chi può ottenere il beneficio addizionale Rdc.

Il beneficio addizionale RDC

Il benefico addizionale Rdc è riconosciuto in favore dei percettori di reddito di cittadinanza, che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione dell’Rdc.

Si tratta di un importo riconosciuto in unica soluzione, pari a sei mensilità del Reddito di Cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo economico, del 12 febbraio 2021, sono state disciplinate le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio in parola.

L’importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l’attività oggetto di incentivo. Dunque, ad esempio, se l’importo percepito nella mensilità di avvio dell’attività è pari a 500 euro, il beneficio addizionale spetta nella misura di 3.000 euro (500*6=3.000).

Chi può richiedere il beneficio addizionale Rdc?

Il decreto sopra menzionato ha individuato nello specifico i requisiti per accedere alla misura agevolativa.

In particolare, il beneficio è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • risultano, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione (art. 1, comma 1, lett. a del decreto);
  • abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (art. 1, comma 1, lett. b).

Nella circolare Inps n°175/2021, a completamento di quanto appena affermato, viene riportato il seguente esempio:  in caso di domanda di beneficio addizionale presentata in data 10 ottobre 2021, tramite il nuovo schema di modello “Com Esteso”, il richiedente avrà diritto all’incentivo, qualora sia corrisposta al nucleo familiare al quale il soggetto appartiene la mensilità di Rdc di competenza del mese di ottobre 2021.

La presentazione della domanda

Può presentare la domanda  di beneficio addizionale non solo il richiedente il Rdc, ma anche i soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare. In qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo, considerato parte del nucleo stesso ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento ISEE (cosiddetta “componente attratta”).

Attenzione, per mettersi in regola con l’Inps e dunque ottenere il benefico addizionale: la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza (Rdc), deve essere comunicata all’INPS, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, entro il giorno antecedente l’inizio della medesima attività.

Si veda a tal fine il messaggio Inps, n° 625/2022.

La domanda di beneficio addizionale può essere presentata all’INPS, previa compilazione del citato modello telematico “Com Esteso”, tramite le seguenti modalità: il sito internet Inps, autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli Istituti di patronato, i Caf.