Con nota del 26 09 2019 l’Agenzia Delle Dogane precisa come usufruire dei benefici sui consumi di gasolio del terzo trimestre per gli autotrasportatori.

Credito d’imposta: la normativa

Come stabilito dal Testo Unico del 26/10/1995 n. 504, (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative): «Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l’applicazione dell’aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico».

Per tali maggiori accise, come chiarito ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, «Il rimborso di tale onere è determinato in misura pari alla differenza tra l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante. Ai fini del predetto rimborso, gli aventi diritto possono presentare apposita dichiarazione al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui e’ avvenuto il consumo del gasolio commerciale.

Tale credito è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione».

Come usufruire del credito d’imposta

In relazione ai consumi del III trimestre 2019, è possibile usufruire di un credito d’imposta, pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto, attraverso apposita dichiarazione da presentare, agli uffici competenti entro il 31 ottobre 2019.

È da poco stato reso disponibile, sul sito dell’Agenzia Delle Dogane, il software aggiornato che consente la dichiarazione e la stampa relativa al terzo trimestre 2019.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, la dichiarazione può essere presentata, in forma cartacea e su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen-drive USB), ai seguenti istituti competenti:

  1. Per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  2. Per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
  3. Per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.

Il codice tributo da utilizzare per ottenere la compensazione, tramite Modello F24, è il 6740.